Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 settembre 2006
Concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore legno-mobile, meccanica, tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno. (Decreto n. 39327).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 155, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti 15 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa alle imprese della filiera produttiva del settore tessile, abbigliamento, calzature ubicate nel territorio della regione Marche;
Visto l'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga, concessi sulla base di accordi governativi di settore sulla competenza 2005;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 22 giugno 2006;
Visto il verbale di accordo governativo stipulato in data 28 giugno 2006, relativo alla modifica del precedente accordo governativo del 9 maggio 2005 concluso ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; e ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che le difficolta' economiche e produttive si sono estese ad altri comparti e settori, determinando difficolta' sul piano occupazionale, anche per imprese non appartenenti ai settori di cui al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 ubicate nel territorio della regione Marche;
Ritenuto di dare attuazione all'accordo governativo del 28 giugno 2006, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale medesimo, che si allega al presente decreto.
Decreta:
Art. 1.
1. L'utilizzo delle risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 e non ancora utilizzate viene esteso ai settori legno - mobile, meccanica ed area territoriale del Piceno.
2. Con riferimento all'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, vengono attribuiti 6 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai settori legno - mobile, meccanica, tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno.
 
Art. 2.
Le risorse residue di cui al punto 1 dell'art. 1 e le risorse di cui al punto 2 del medesimo art. 1 verranno utilizzate per i settori e per l'area industriale indicati nelle premesse come di seguito indicato:
a) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese arti-giane (cui non si applica l'art. 12 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere, altresi' concesso alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;
b) il trattamento di mobilita' puo' essere esteso ai lavoratori licenziati da aziende artigiane ed industriali fino a 15 dipendenti. Ai lavoratori licenziati da imprese industriali con piu' di 15 puo' essere erogata l'indennita' di mobilita' in deroga, qualora i medesimi lavoratori abbiano utilizzato i periodi di mobilita' ordinaria.
 
Art. 3.
Per le modalita' di gestione dei trattamenti di cui agli articoli 1) e 2), e per i criteri di priorita' si fara' riferimento a quanto gia' concordato per il settore tessile, abbigliamento, calzature e all'intesa del 22 giugno 2006; ulteriori integrazioni saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Marche.
 
Art. 4.
L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 4, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 come modificato dal presente provvedimento e darne riscontro al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006
Il Ministro del lavoro
e delle previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 168
 
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