Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2006
Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Oxaril Flow», registrato al n. 9986, a nome dell'impresa Scam S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemente ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemente ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 16 marzo 1999, con il quale e' stato registrato al n. 9986 il prodotto fitosanitario denominato «Oxaril Flow», modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano, Modena, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2004 dall'Impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, l'estensione d'impiego a nuove colture;
Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la nota in data 14 novembre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 12 settembre 2006;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' autorizzata la modifica di composizione relativamente al contenuto della sostanza attiva e dei coformulanti, l'estensione d'impiego a nuove colture, e la classificazione in Xi (irritante), N (pericoloso per l'ambiente) con le frasi di rischio R 43-50-53 e i seguenti consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61 del prodotto fitosanitario, denominato OXARIL FLOW, registrato al n. 9986 con decreto del 16 marzo 1999, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano, Modena.
Il prodotto e' preparato nello stabilimento di produzione dell'Impresa: Scam S.p.a. - Modena.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 0,1-0,5-1-5-10 litri.
Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 31 a pag. 34 <----
 
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