Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3643-XV.J(4252) dell'8 novembre 2006, l'esplosivo denominato «NSP 861» e' riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Societa' Esplosivi Industriali S.p.A., con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comina 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0150, 1.1D.
Tale prodotto e' destinato ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3728-XV.J(3176) dell'8 novembre 2006, i manufatti esplosivi denominati: «21/G21» (massa netta g 3337); «9/10 m» (massa netta g 641); «9/8» (massa netta g 746); sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno) - loc. Serra fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9323-XV.J(3974) dell'8 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-08 (d.f.: Y05-08 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 300,80) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 1V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9321-XV.J(3976) dell'8 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-12 (d.f.: Y05-12 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 1380,80) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9322-XV(3975) dell'8 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-09 (d.f.: Y05-09 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 311,50) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9324-XV.J(3973) dell'8 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-06 (d.f.: Y05-06 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 185) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9325-XV.J(3972) dell'8 novembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-04 (d.f.: Y05-04 Pirotecnica Allevi di Daziani C.)» (massa netta g 404,5) e' riconosciuto, su istanza del sig. Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto e' soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 
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