Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 287
Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina per l'attuazione della disposizione di cui al citato comma 52 e per la ripartizione del fondo;
Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ripartizione del fondo
1. Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ripartito tra gli enti locali, cosi' come individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.
3. Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto e' disposto in misura proporzionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).».
- Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 2003, n. 291, reca: «Riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma
dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80».
- Il testo dell'art. 1, comma 52, della legge
30 dicembre 2004, n. 311: (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario), e' il
seguente:
«52. Ai fini del comma 2, dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e' istituito per
l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero
dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali
delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito
d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
del fondo.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento
ordinario), e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1, comma 52, della citata legge n. 311 del
2004 e per l'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo
n. 267 del 2000 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Contenuti della certificazione
1. La certificazione, da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, deve riportare la denominazione delle societa', comunque costituite alla data del 31 dicembre 2003, che gestivano i servizi pubblici locali ed in relazione alle quali vengono attestate le minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per l'anno 2004. La stessa deve altresi' riportare l'importo lordo degli utili prodotti, l'importo delle imposte pagate, l'importo del credito d'imposta non fruito e l'importo complessivo richiesto a rimborso.
 
Art. 3.
Modalita' per l'inoltro delle certificazioni
1. Le certificazioni di cui all'articolo 2 sono inviate, entro il previsto termine perentorio, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati - Piazza del Viminale, 1 - 00187 Roma, mediante posta elettronica certificata, fax ovvero con lettera raccomandata, secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154
 
Allegato A Tipo ente ................................................................ . Denominazione ente .... Provincia di ....
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE DERIVANTI
DALL'ABOLIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ANNO 2004
Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Visto il decreto interministeriale del ...........................................;
Si dichiara che le minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta per l'anno 2004 sono le seguenti:

=====================================================================
| | | |Importo crediti
| Societa' e/o | |Importo imposte| di imposta non Numero| Azienda (*) |Importo utili| pagate | fruiti =====================================================================
1 | | | | ---------------------------------------------------------------------
2 | | | | ---------------------------------------------------------------------
3 | | | | ---------------------------------------------------------------------
4 | | | | ---------------------------------------------------------------------
5 | | | | ---------------------------------------------------------------------
6 | | | | ---------------------------------------------------------------------
7 | | | | ---------------------------------------------------------------------
8 | | | | ---------------------------------------------------------------------
9 | | | | --------------------------------------------------------------------- 10 | | | |

Importo totale per il quale si richiede il rimborso

Euro....

....li'....

Il responsabile legale dell'ente ....
Il responsabile del servizio finanziario ....

(*) Indicare solo le societa' comunque costituite alla data del 31 dicembre 2003 che gestiscono i servizi pubblici locali.
 
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