Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Lungu Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Lungu Maria, nata il 12 ottobre 1976 a Suruceni (Repubblica Moldava), cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito nella Repubblica Moldava di «Licensed engineer in telecommunication» conseguito presso la «Technical University of Moldova» in data 23 giugno 1998 e rilasciato in data 4 luglio 1998, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che, in base a dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest e da attestazione del Ministero dell'educazione della Repubblica Moldova risulta che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente nella Repubblica Moldava per esercitare la professione di ingegnere;
Vista l'attivita' di formazione e professionale documentata in atti;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e dell'esercizio in Italia della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Sassari a tempo indeterminato in data 23 novembre 2003;
Decreta:
Alla sig.ra Lungu Maria, nata il 12 ottobre 1976 a Suruceni (Repubblica Moldava), cittadina moldava, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
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