Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Dolmatova Yuliya Pavlivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Dolmatova Yuliya Pavlivna, nata l'11 marzo 1971 a Ibaho (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico-tecnologo con specializzazione in tecnologia chimica delle sostanze inorganiche conseguito in Ucraina presso l'Universita' Statale «Lvivska Politecnica» di Lviv in data 21 giugno 1996 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che, secondo dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Kiev data 9 marzo 2006, risulta che, in base alla legislazione dell'Ucraina, il predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere-chimico-tecnologo;
Rilevato che la sig.ra Dolmatova ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale in qualita' di assistente di laboratorio di analisi chimiche presso il Consorzio Statale S.p.a. «Oriana» di Kalush (Ucraina) dal 1990 al 1999;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di La Spezia in data 26 novembre 2001, rinnovato in data 16 agosto 2005 con validita' fino al 16 agosto 2007 per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Dolmatova Yuliya Pavlivna, nato l'11 marzo 1971 a Ibaho (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 novembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologla professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone