Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2006
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 3550).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;
Considerato che nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma i fenomeni di subsidenza hanno prodotto gravi danni agli edifici ed alle infrastrutture con grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ravvisata la necessita' di procedere con ogni urgenza all'espletamento di attivita' di studio e di monitoraggio sui predetti fenomeni di subsidenza, per la realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5 della citata legge n. 225/1992;
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 27 ottobre 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, in relazione agli eventi che hanno interessato i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma di cui in premessa, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al monitoraggio della situazione ed all'espletamento degli studi e delle indagini necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato i fenomeni di subsidenza.
2. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile provvede, altresi', d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, previa individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri occorrenti alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per le persone e le cose.
3. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con le attivita' previste dal comma 4 provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause dei predetti fenomeni ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
4. La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile provvede, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico del territorio dei comuni interessati dai dissesti di cui alla presente ordinanza, anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System), in esito alla quale saranno assunte le decisioni necessarie per eliminare le cause dei fenomeni di subsidenza.
 
Art. 2.
1. In sede di prima applicazione, e per l'anno in corso, agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede a titolo di anticipazione nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2006

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
 
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