Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2006
Scioglimento del consiglio comunale di Acerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Acerno (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Michele Giannattasio;
Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 16 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 16 giugno 2006, il predetto amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il consiglio comunale di Acerno (Salerno) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2006
NAPOLITANO
Amato, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Acerno (Salerno) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Giannattasio.
Il citato amministratore e' decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera c), e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per alcuni reati aventi rilevanza agli specifici fini, emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 16 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 16 giugno 2006.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presuppoto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerno (Salerno).
Roma, 21 ottobre 2006
Il Ministro dell'interno: Amato
 
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