Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 5 ottobre 2006
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e personale (articolo 13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303).

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera n), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 9/2006 adottata dal consiglio di amministrazione in data 2 agosto 2006, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto;
Vista la nota del 21 settembre 2006 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
E m a n a l'unito regolamento recante l'organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e del personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2006
Il presidente: Moccaldi
 
Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO E LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006
del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006
Parte I
PRINCIPI GENERALI
E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle strutture e il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, con sede legale in Roma, via Urbana n. 167, al fine di sviluppare le attivita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
Art. 2.
Principi generali
1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto della normativa generale sulla organizzazione e l'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
a) rispetto della distinzione tra responsabilita' di programmazione, indirizzo e controllo degli organi di direzione politico-amministrativa, e responsabilita' gestionali della dirigenza;
b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all'utente;
c) valorizzazione delle risorse umane;
d) potenziamento della responsabilita' e dell'autonomia nell'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne;
e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa;
f) innovazione e competitivita', anche in vista di sinergie con altre pubbliche amministrazioni;
g) garanzia di legalita', imparzialita', trasparenza e pubblicita' degli atti e delle procedure;
h) garanzia di controllo dei risultati delle attivita' amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;
i) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse;
j) garanzia della liberta' di ricerca di ricercatori e tecnologi;
k) articolazione e distinzione delle strutture di linea e di diretta collaborazione per funzioni omogenee all'interno delle tre aree: tecnico-scientifica, processi organizzativi e amministrativocontabile;
l) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3.
Obiettivi dell'organizzazione
1. L'ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare un assetto funzionale all'attuazione dei programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo o fissati da norme di legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono:
a) valorizzare le funzioni di pianificazione, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
b) incrementare l'efficacia, l'efficienza della ricerca nazionale e internazionale, la qualita' dei servizi erogati dall'ente e la sua capacita' di rispondere alle esigenze degli utenti, in particolare le piccole e medie imprese;
c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
d) responsabilizzare il personale al risultato dell'attivita' lavorativa, attraverso il suo coinvolgimento, motivazione e aggiornamento;
e) ampliare per il tramite della formazione continua, il patrimonio di conoscenze e competenze dell'organizzazione;
f) sviluppare i sistemi informativi e informatici;
g) valutare la qualita' delle prestazioni, la soddisfazione dell'utenza, interna ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro, con un idoneo sistema di controlli;
h) promuovere le attivita' dell'ente, attivando un sistema di informazione e comunicazione, interna ed esterna;
i) rendere le strutture scientifiche centrali e periferiche flessibili nell'articolazione ed organizzazione.
Art. 4.
Incompatibilita'
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Gli incarichi di direzione delle strutture previste nel presente regolamento sono incompatibili con quella di membro e appartenente agli organi collegiali dell'Istituto.
Art. 5.
Quadro normativo di riferimento
1. Il quadro normativo di riferimento e' costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
2. Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, le predette disposizioni trovano applicazione anche per il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Parte II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 6.
Articolazione generale
1. La struttura organizzativa e funzionale dell'ISPESL e' costituita da:
2. Organi statutari:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) direttore generale;
d) comitato scientifico;
e) collegio dei revisori.
3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.
4. Strutture centrali:
a) dipartimenti tecnico-scientifici;
b) dipartimento processi organizzativi;
c) dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali.
5. Strutture territoriali:
a) centri di ricerca;
b) agenzie territoriali.
Art. 7.
Aree funzionali
1. Le strutture interne dell'Istituto sono articolate e distinte in tre aree tipologiche:
a) tecnico-scientifica;
b) processi organizzativi;
c) amministrativo-contabile.
Titolo I
Capo I
Organi statutari
Art. 8.
Presidente
1. Il presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il consiglio di amministrazione, gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche.
5. Al presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, e' composto dal presidente e da otto componenti cosi' individuati:
a) due esperti designati dal Ministro della salute;
b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.
5. Il consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale da approvarsi con la procedura prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
c) su proposta del presidente, delibera il piano triennale di attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
d) delibera i regolamenti;
e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in societa' private aventi scopi coincidenti con le attivita' istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalita' determinati con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita', sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
Art. 12.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal presidente;
b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente dell'ISPESL;
c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita' produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
2. Alle riunioni del comitato possono partecipare, altresi', su invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresi', essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
3. Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 13.
Compiti del Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico:
a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge, su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione, attivita' di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attivita';
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali e' articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;
e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.
2. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il presidente lo ritengano necessario.
Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalita' con particolare riferimento ai magistrati contabili.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari
Art. 15.
Uffici di diretta collaborazione del presidente
1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita' amministrativa.
2. Il presidente si avvale, per le esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del direttore generale, su designazione del Presidente.
3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di diretta collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di segreteria tecnico-scientifica, ufficio studi e rapporti istituzionali e Ufficio stampa:
a) L'Ufficio di segreteria svolge attivita' complessiva di supporto al presidente. All'ufficio e' preposto il capo della segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.
b) L'ufficio di segreteria tecnico-scientifica: svolge attivita' istruttorie e di supporto alla presidenza nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita' di raccordo e di informazione con le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto ed il comitato scientifico, in particolare per la predisposizione del piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali; cura le relazioni tecnico-scientifiche con organismi ed enti nazionali e internazionali, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali; cura le relazioni nazionali e internazionali, prioritariamente per le attivita' culturali istituzionali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni con gli organismi e gli enti nazionali e internazionali nei vari settori, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le regioni; cura gli adempimenti preliminari per accordi, convenzioni quadro; cura gli adempimenti preliminari per l'istituzione di gruppi di lavoro, «osservatori» e comitati; effettua le designazioni di esperti scientifici in commissioni, comitati e gruppi di lavoro, effettua la programmazione di congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni scientifiche; esprime parere in ordine ai patrocini per convegni, corsi, e alla adesione dell'Istituto a manifestazioni tecnico-scientifiche nazionali e/o internazionali organizzate da soggetti terzi. All'ufficio e' preposto un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.
c) L'Ufficio studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di studio per le attivita' istituzionali; segue e cura l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese con le altre amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli altri organi istituzionali in raccordo con le strutture dell'ente. Predispone altresi' le risposte alle interrogazioni parlamentari. All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
d) L'Ufficio stampa svolge le attivita' di informazione e comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 nonche' dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 7 febbraio 2002. In particolare: svolge attivita' di informazione indirizzata ad altre strutture di informazione pubbliche e private e ai mass-media nazionali e internazionali, a mezzo stampa, radio, televisione e on-line; cura il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e la rassegna stampa con riferimento alle attivita' di competenza dell'Istituto; promuove, in accordo con il Dipartimento processi organizzativi, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura i rapporti di collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali; redige articoli redazionali, editoriali, forum, dibattiti su tematiche istituzionali da inserire nelle pubblicazioni periodiche; progetta inserzioni pubblicitarie per la promozione dell'immagine dell'Istituto. All'ufficio e' preposto un dipendente interno, con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra pubblica amministrazione, ovvero un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.
Art. 16.
Servizio per la valutazione e il controllo strategico
1. Il consiglio di amministrazione si avvale, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un servizio per la valutazione e il controllo strategico.
2. Al servizio e' preposto un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, e almeno due esterni all'ISPESL. Il collegio dura in carica al massimo tre anni, e' nominato dal consiglio di amministrazione e decade con quest'ultimo.
3. I compiti e le funzioni sono previste dall'apposito regolamento sui controlli interni approvato dall'ISPESL, nonche' da ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.
Art. 17.
Uffici di staff del direttore generale
1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita' amministrativa.
2. Il direttore generale si avvale, per le esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi, conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.
3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff denominati: ufficio di segreteria, ufficio controllo di gestione, ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita' d'ispezione amministrativa, ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni:
a) L'ufficio di segreteria svolge supporto all'espletamento dei compiti del Direttore generale, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni, svolge altresi' funzioni istruttorie e di supporto nelle materie tecnico-gestionali di competenza della direzione generale nonche' attivita' di raccordo e di informazione con il dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con il dipartimento processi-organizzativi e le agenzie territoriali. All'ufficio e' preposto un capo segreteria, con qualifica non inferiore al IV livello.
b) L'ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei centri di costo dell'Istituto nelle strutture centrali e territoriali e ne propone l'aggiornamento; collabora con il direttore generale nella pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce rapporti periodici sull'andamento della gestione; sviluppa analisi globali e di settore sull'efficacia, efficienza ed economicita' nell'attuazione degli obiettivi con particolare riferimento allo studio degli scostamenti, al fine di individuare le cause determinanti e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi specifiche per la determinazione delle politiche tariffarie dei servizi erogati. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia;
c) l'ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita' d'ispezione amministrativa elabora studi gestionali, amministrativi ed economici; formula pareri su questioni attinenti al management dell'Istituto; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; svolge attivita' di ispezione amministrativa a norma della legge n. 662/1996 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
d) L'Ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni svolge le seguenti attivita': progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio personale, degli immobili; cura la gestione del patrimonio.
Svolge inoltre compiti di studio e progettazione del sistema informatico e di telecomunicazioni (TLC) per le attivita' dell'Istituto; coordina lo sviluppo dell'attivita' informatica e di TLC dell'Istituto; svolge attivita' di elaborazione dati; cura la gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali e territoriali; svolge attivita' di studio, sviluppo ed acquisizione di prodotti, servizi e programmi applicativi atti a promuovere o soddisfare utenze specifiche nell'ambito delle strutture interne con relativa assistenza agli utenti; cura l'attivita' di assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e supporto applicativo agli utenti. All'ufficio e' preposto un dipendente dell'Istituto con profilo di ricercatore o primo ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.
Titolo II
STRUTTURE CENTRALI
Capo I
Area tecnico-scientifica
Art. 18.
I dipartimenti tecnico-scientifici
1. L'area tecnico-scientifica e' coordinata dalla presidenza dell'Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici denominati:
a) dipartimento di igiene del lavoro;
b) dipartimento di medicina del lavoro;
c) dipartimento tecnologie di sicurezza;
d) dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici.
e) dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti.
2. I dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di gestire e sviluppare attivita' omogenee di ricerca, assistenza, controllo, consulenza, informazione e formazione, in conformita' agli obiettivi programmatici individuati.
3. Ai dipartimenti tecnico-scientifici e' conferita, nel quadro della programmazione triennale e annuale, autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa nella elaborazione dei contenuti dell'attivita' di ricerca, nella elaborazione normativa, nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonche' delle attrezzature assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilita' amministrativa e di spesa.
4. I dipartimenti sono articolati in sezioni e/o laboratori. L'incarico di direzione di tali strutture avviene su proposta del direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il consiglio di amministrazione. Ogni dipartimento e' supportato da una unita' amministrativa interna di livello non dirigenziale.
5. La predisposizione dei piani di attivita' di ricerca annuali e pluriennali avviene con modalita' idonee a consentire la partecipazione dei singoli ricercatori.
Art. 19.
Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici
1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle attivita' riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici, biologici di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e internazionale. In particolare procede:
alla misura e alla valutazione di agenti fisici (rumore, vibrazione, microclima, illuminamento) finalizzate all'idoneita' igienico ambientale e alle procedure di taratura e calibrazione di strumenti di misura;
alla misura e alla valutazione di agenti chimici per lo studio delle condizioni di inquinamento da polveri, fibre, gas, vapori, aerosol, aeriformi tossici e nocivi, fumi e nebbie, negli ambienti di lavoro;
alla misura e alla valutazione della esposizione a sorgenti ionizzanti e naturali e artificiali e a sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
all'assistenza e alla consulenza agli organi della Pubblica amministrazione per il rilascio di autorizzazioni relative all'impiego di radiazioni ionizzanti e non;
alla misura e alla valutazione dell'esposizione da agenti biologici, con monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di lavoro;
alla valutazione e allo sviluppo dei dispositivi di protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.
2. Il Dipartimento di medicina del lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sorveglianza epidemiologica, sperimentazione, standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione, gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) e' centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
c) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare opera:
per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio chimico, fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e psico-sociale;
per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati anche nell'ambito di reti nazionali e internazionali;
per la sorveglianza epidemiologica e per lo sviluppo di metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai rischi emergenti;
per la valutazione e la definizione di strategie di prevenzione degli effetti sulla salute derivanti da emergenze ed eventi anomali.
3. Il Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, compiti di ricerca, studio, sperimentazione, prove di laboratorio, consulenza, assistenza, proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione e gestione del rischio in materia di sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, impianti e ambienti di lavoro, ivi compresa la consulenza ai Ministeri competenti per la sorveglianza del mercato in relazione alle direttive europee, per l'accertamento delle conformita' dei prodotti ai requisiti di sicurezza. A tal fine:
a) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
b) formula ed elabora studi e proposte in relazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
c) effettua esami e controlli e rilascia certificazioni di sistemi di sicurezza. In particolare procede:
alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti;
alla elaborazione di metodi e strumenti necessari per la gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro;
alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la gestione dei rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
4. Il Dipartimento certificazione e conformita' di prodotti ed impianti svolge compiti di coordinamento tecnico delle attivita' di verifica di conformita' di prodotto e di impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal fine:
a) e' organismo notificato dalla Commissione europea per l'attivita' di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV, che realizza anche avvalendosi di specifiche unita' di certificazione nelle strutture territoriali;
b) svolge verifiche di conformita' di prodotti e impianti non direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;
c) garantisce l'unitarieta' dell'apporto tecnico nei riguardi delle Agenzie territoriali per quanto concerne le attivita' di omologazione e certificazione;
d) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione per aree tematiche nei settori di competenza;
e) elabora norme, raccomandazioni e linee guida a livello nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con gli organismi italiani ed europei di normazione;
f) effettua elaborazioni statistiche e gestisce banche dati relative alle attivita' di certificazione e verifiche di conformita';
g) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.
5. Il Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti antropici svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione, consulenza, assistenza, proposta normativa, controllo, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai fini della tutela della salute, della sicurezza e della compatibilita' ambientale in connessione con la presenza sul territorio di installazioni di produzione e insediamenti antropici, in particolare con riferimento alle installazioni a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e alle installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. A tal fine:
a) valuta la sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi ai fini del miglioramento dei processi correlati alle attivita' produttive, anche in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di emergenza;
b) procede all'analisi globale dei rischi e all'individuazione dei possibili rimedi e interventi correttivi, anche in connessione con la pianificazione del territorio;
c) individua le migliori tecniche di settore disponibili e studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;
d) valuta i rischi nuovi ed emergenti relativi all'impiego delle biotecnologie nell'industria e in agricoltura, microbiologia ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;
e) misura e valuta i rischi fisici e chimici nell'aria, nelle acque e nei suoli per la stima delle interazioni con le attivita' di produzione e gli insediamenti antropici e propone soluzioni migliorative;
f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di competenza;
g) effettua, con il supporto del dipartimento processi organizzativi, attivita' di consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.
Art. 20.
Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici
1. L'incarico di direttore del Dipartimento e' conferito dal Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilita' di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo e amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di attivita' e degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione.
3. Il direttore del Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero, in caso di impossibilita', tra i professori ordinari e straordinari delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica in base a criteri di professionalita' e comprovata esperienza. I professori universitari possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni: in tale ultima ipotesi verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza.
4. L'incarico e' a tempo determinato.
5. Il direttore del Dipartimento e' responsabile del funzionamento complessivo dello stesso di fronte al Presidente e al Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza del Dipartimento, in conformita' al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;
b) formula la proposta di articolazione del Dipartimento in servizi e/o laboratori ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;
c) adotta gli atti di competenza del Dipartimento e ne e' responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Dipartimento; e' responsabile dell'andamento della gestione del Dipartimento;
d) segnala le esigenze di personale, necessario al funzionamento del Dipartimento;
e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.
6. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore generale.
7. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre 2002, n. 303, l'incarico di direttore di Dipartimento puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
Art. 21.
Direzione della sezione o del laboratorio
1. L'incarico di direttore della sezione o del laboratorio e' conferito dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente ad un soggetto con profilo non inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.
2. L'incarico puo' essere revocato, dal direttore di Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
3. Il direttore della sezione o del laboratorio risponde al direttore del Dipartimento per le specifiche attivita' di ricerca, controllo e consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio cui e' preposto.
Capo II
Area processi organizzativi
Art. 22.
Dipartimento processi organizzativi
1. Il Dipartimento processi organizzativi:
a) svolge attivita' di studio e promozione, in termini di qualita', delle attivita' didattiche e formative per gli attori della sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;
b) svolge attivita' per la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;
c) svolge attivita' d'individuazione e promozione di supporti didattici per l'integrazione della cultura prevenzionale nelle attivita' scolastiche;
d) promuove, anche in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, la realizzazione di buone pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto alla implementazione della sicurezza e salute nelle aziende, con particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;
e) procede all'organizzazione informatica dei dati e delle informazioni prevenzionali correlate alle esigenze degli utenti finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori e loro rappresentanti, cittadini;
f) svolge attivita' di promozione delle modalita' comunicative piu' efficaci per implementare la cultura della sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro;
g) promuove, coordina e ottimizza l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle attivita' di servizio verso organismi pubblici e privati in tema di formazione, consulenza e assistenza, informazione ed attivita' editoriali, anche con il supporto delle strutture dell'Istituto; promuove studi e formula proposte in materia di procedure attuative al fine di incrementare l'efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;
h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni varie;
i) svolge le attivita' di supporto correlate alla funzione dell'Istituto di Focal Point dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) cura le relazioni con il pubblico.
2. Il Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 23.
Articolazione del Dipartimento processi organizzativi
1. Il Dipartimento processi organizzativi e' suddiviso in unita' funzionali e uffici, di seguito elencati:
a) Unita' funzionale formazione;
b) Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni;
c) Unita' funzionale biblioteca;
d) Unita' funzionale comunicazione;
e) Unita' funzionale verifica dei processi;
f) Unita' funzionale consulenza e assistenza;
g) Ufficio amministrativo;
h) Ufficio per il servizio a terzi;
i) Ufficio relazioni con il pubblico.
Art. 24.
Compiti delle Unita' funzionali
e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi
1. L'Unita' funzionale formazione procede all'individuazione delle metodologie piu' consone alla formazione degli adulti in termini di analisi dei bisogni, progettazione, valutazione degli apprendimenti, didattica attiva, soddisfazione degli utenti e di sistemi di valutazione della qualita' formativa; progetta percorsi formativi, anche a distanza, per le figure della salute e sicurezza aziendale, per i consulenti e per i formatori; ricerca e realizza prodotti formativi di ausilio alla implementazione della cultura prevenzionale correlati ai diversi livelli scolastici; promuove, programma e realizza percorsi formativi per il personale interno e per organismi pubblici e privati; fornisce un supporto didattico e metodologico ai corsi di aggiornamento degli esperti di settore realizzati dai dipartimenti scientifici.
2. L'Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni, elabora e diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie professionali, informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche attraverso la implementazione di apposito sito web, strutturato secondo le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre 1979, n. 322 e successive circolari; ricerca e diffonde le informazioni in coerenza con i piani di attivita' della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; promuove la conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.
3. L'Unita' funzionale biblioteca cura l'acquisizione, la gestione, l'archiviazione e la distribuzione di testi, riviste tecnico-scientifiche e di norme tecniche; cura le attivita' biblioteconomiche correlate; ricerca le modalita' piu' efficaci per l'utilizzo del patrimonio documentale da parte delle diverse tipologie di utenti.
4. L'Unita' funzionale comunicazione conduce studi e analisi del processo di comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie categorie di utenti compresi i cittadini; progetta e realizza strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l'uso di mass media, per incrementare la percezione positiva della funzione istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle organizzazioni; pubblicizza l'organizzazione funzionale dell'Istituto; pubblicizza, per gli utenti esterni, i servizi erogati e loro modalita' applicative/gestionali di fruizione; progetta, realizza, promuove e distribuisce le pubblicazioni periodiche dell'Istituto, monografie e opuscoli istituzionali e tecnico-scientifici secondo le esigenze degli utenti finali; cura l'unificazione e l'estensione finale dei piani di attivita' dell'Istituto, la stampa e la diffusione dei piani approvati, la predisposizione e la stampa dei rapporti.
5. L'Unita' funzionale verifica dei processi analizza, in base ad indicatori predefiniti, la soddisfazione degli utenti interni ed esterni; identifica gli eventuali punti critici dei processi operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.
6. L'Unita' funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina e ottimizza l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle attivita' di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 25.
Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi
1. Presso il Dipartimento processi organizzativi operano tre uffici denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi a terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi a tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi organizzativi.
2. L'Ufficio amministrativo-gestionale espleta le seguenti attivita':
a) supporto al Direttore del Dipartimento;
b) predisposizione del budget dei piani di attivita';
c) attuazione dei compiti dipartimentali, ivi compresa la realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;
d) incombenze gestionali ed amministrative del Dipartimento quale centro di spesa;
e) fornisce altresi' supporto amministrativo ai fini dell'omogeneita' delle procedure concernenti i progetti di ricerca nazionali e comunitari.
All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
3. L'Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze amministrativo-contabili inerenti alle attivita' di competenza del Dipartimento rese a terzi, tra cui:
a) acquisizione, anche per via telematica, delle quote di iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall'Istituto;
b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;
c) istruzione e predisposizione degli atti relativi alle attivita' formative interne ed esterne, anche per cio' che concerne le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.
All'Ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
4. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti di loro interesse; cura il servizio all'utenza per i diritti di partecipazione previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza; cura la comunicazione interna rivolta alle strutture dell'ente. All'Ufficio e' preposto un dipendente dell'ente con idonea professionalita' con profilo di primo tecnologo.
Art. 26.
Direzione del Dipartimento processi organizzativi
e delle relative unita' funzionali
1. Al Dipartimento processi organizzativi e' preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Istituto ovvero un ricercatore o tecnologo della prima qualifica funzionale dei ruoli dell'istituto. Nei casi in cui non siano presenti le predette figure l'incarico puo' essere anche conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 decreto-legge n. 165 del 2001. L'incarico e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
2. L'incarico di responsabile delle Unita' funzionali e' conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.
Capo III
Area del bilancio, del personale e degli affari generali
Art. 27.
Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali
1. Il Dipartimento espleta le seguenti attivita':
a) cura la programmazione e la gestione economico-finanziaria (bilancio, contratti, spese in economia);
b) cura la gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti attrezzature e servizi dell'Istituto;
c) cura la gestione del personale (reclutamento, progressione delle carriere, trattamento economico e giuridico di attivita', di previdenza e quiescenza);
d) garantisce l'organizzazione contabile degli uffici centrali e la supervisione procedurale di quelli periferici;
e) cura gli affari legali e il contenzioso;
f) cura gli affari fiscali;
g) cura le attivita' di registrazione di brevetti, di stipula di contratti all'estero, di adesione a consorzi, fondazioni, o di partecipazioni societarie;
h) cura le attivita' di supporto al funzionamento degli organi collegiali.
2. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 28.
Articolazione del Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali
1. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:
a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria;
b) Il Servizio contratti e spese in economia;
c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;
d) Il Servizio trattamento economico del personale;
e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro;
f) Il Servizio affari generali;
g) Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;
h) Il Servizio organi collegiali.
Art. 29.
Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio
del personale e degli affari generali
1. Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria svolge le seguenti attivita':
studio delle modalita' di applicazione delle normative riguardanti la contabilita' generale pubblica - Studio delle procedure di decentramento in materia amministrativo contabile - Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica - Predisposizione e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione e triennale di competenza e di cassa delle entrate e delle spese dell'Istituto, assestamenti di bilancio - Rilevazioni periodiche dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni provvisori in definitivi - Analisi dell'andamento delle spese per il coordinamento della gestione bilancio - Emissione ordini di accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi rendiconti - Rendiconto consuntivo dell'Istituto e rendiconto contabilita' separata delle attivita' omologative - Cura dei rapporti con la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma per la gestione della contabilita' speciale intestata all'Istituto - Rapporti con la Banca Cassieri e adempimenti concernenti pagamenti disposti dall'Istituto - Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento imposta di bollo in modo virtuale - Adempimenti connessi ai fermi amministrativi - Rilevazioni contabili di addebiti ed incassi per servizi resi a pagamento - Adempimenti amministrativo-contabili e tariffari connessi a servizi resi a pagamento sottoposti a regime IVA.
2. Il Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti attivita':
adempimenti preliminari per la stipulazione, approvazione ed atti modificativi - Esecuzione dei contratti - Adempimenti amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie, riscaldamento e vigilanza) - Collaudi, applicazioni clausole penali - Emissioni dei titoli di pagamento - Attivita' dell'ufficiale rogante; Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le sedi centrali e periferiche - Convenzioni per l'uso dei locali a titolo gratuito - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione delle commissioni di gara e di collaudo - istruttoria amministrativa delle richieste di spese e servizi in economia delle strutture centrali - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa e rendiconti - Organizzazione dei servizi di trasporto - gestione autoparco - Gestione noleggio mezzi di trasporto - Albo fornitori - Ufficio del Consegnatario - Scritture inerenti all'inventario dei beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali - Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Adempimenti connessi alla messa fuori uso di attrezzature, arredi e materiale - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979; adempimenti per la stipula dei contratti all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali; rapporti amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Servizio trattamento giuridico del personale svolge le seguenti attivita':
assegnazione agli uffici - Collocamento fuori ruolo - Rapporti informativi complessivi sul personale - Aspettative, comandi, mobilita' e distacchi - Provvedimenti riguardanti la cessazione, la decadenza e la dispensa dal servizio - assenza dal servizio e provvedimenti relativi - Procedure relative alle indennita' di rischio del personale - Procedure di assunzione del personale e adempimenti connessi - Approvazione graduatoria e nomina in prova - Assunzioni obbligatorie - Assunzioni di personale scientifico da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri - Incarichi speciali - Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Nomina in ruolo - Inquadramento e progressione di carriera del personale - Profili professionali - Passaggi di qualifica funzionale - Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni dirigenziali - Provvedimenti di promozione del personale - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi Stato matricolare - Fascicoli personali - Schedario - Ruoli di anzianita' - Rilascio certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio - Bollettino ufficiale.
4. Il Servizio trattamento economico del personale svolge le seguenti attivita':
assegni fissi al personale dipendente - Compensi a particolari categorie di personale - Adempimenti economici conseguenti a riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale - Ritenute per prestiti, mutui e conto terzi - Adempimenti concernenti le assicurazioni sociali (INPS, Tesoro, CPDEL, Opera di Previdenza, Fondo Credito, SSN, ONAOSI, Fondi integrativi di previdenza) - Adempimenti fiscali conseguenti alle erogazioni al personale dipendente - Rendiconti semestrali - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Trattamento di previdenza - Prestazioni INPDAP - Indennita' di buonuscita - Liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennita' di buonuscita - Indennita' - Una Tantum diretta ed indiretta - Riscatti utili al fine del trattamento di previdenza - Rapporti con l'INPDAP gestione ENPAS e INADEL - Trattamento di quiescenza - Riconoscimento e ricongiunzione di servizi - Riconoscimento e ricongiunzione servizi del personale scientifico proveniente da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. - Posizioni assicurative - Rapporti con il Ministero del Tesoro, Ufficio pensioni e con l'I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.
5. Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le seguenti attivita':
consulenza giuridica interna ed esterna; contenzioso del lavoro, amministrativo, civile, penale e contabile; attivita' stragiudiziale; attivita' per l'avvocatura generale dello Stato; recupero crediti; procedure concorsuali e fallimentari; servizio ingiunzionale.
6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attivita':
affari generali - Protocollo generale - Accettazione e spedizione corrispondenza - Nomina funzionari delegati, ufficiale rogante, cassieri e consegnatari - Predisposizione atti e provvedimenti di istituzione e nomina di comitati tecnici - Atti e procedure per la designazione di personale in seno a commissioni, comitati e collegi - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni - Adempimenti amministrativi riguardanti i brevetti - Portinerie, custodie, centralini telefonici - Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale, alla produttivita' ed alle condizioni di lavoro - Indagini, relazioni e progetti d'intervento per la realizzazione delle procedure organizzative - Centro stampa e fotocopiatura - Passaporti di servizio - Rilascio tessere di riconoscimento.
7. Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attivita':
attivita' di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza sull'attivita' amministrativa per la conformazione di tale attivita' alle direttive impartite centralmente - Spese in economia per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento - Svolgimento delle attivita' di consegnatario dei beni mobili e immobili assegnati Manutenzione ordinaria dei beni immobili.
8. Il Servizio organi collegiali svolge:
attivita' di supporto e di segreteria per il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei revisori - Servizio di controllo strategico) rapportandosi funzionalmente anche con il Presidente dell'Istituto; attua le disposizioni di carattere normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce l'istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi collegiali; cura la tenuta delle delibere dell'ente che trasmette anche al Direttore generale; cura la tenuta dei verbali e la pubblicazione degli atti degli Organi. Al servizio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
Art. 30.
Direzione del Dipartimento del bilancio del personale
e degli affari generali
1. Al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali e' preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Istituto. Nei casi in cui non sia presente la predetta figura, l'incarico puo' essere anche conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.
L'incarico e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
2. L'incarico di responsabile dei servizi e' conferito dal Direttore del Dipartimento ad un dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli dell'Istituto.
Art. 31.
Servizio prevenzione e protezione
1. L'Ufficio prevenzione e protezione svolge le attivita' e gli adempimenti correlati all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonche' gli adempimenti connessi ai regimi autorizzativi e/o denunce relative a scarichi, impianti, ecc. (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.). All'Ufficio e' preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con idonea professionalita'. L'incarico e' conferito dal Direttore generale.
Titolo III
STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 32.
Centri di ricerca
1. L'ISPESL puo' svolgere le attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002 anche attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.
2. I centri di ricerca dell'Istituto sono tre: Monteporzio Catone, Casilina e Lamezia Terme. L'attivita' amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone e Casilina e' assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7; mentre presso il centro di Lamezia Terme e' costituita un'unita' amministrativo-contabile cui e' assegnato dal direttore generale, personale tecnico ed amministrativo, secondo le esigenze di funzionamento.
3. L'incarico di direttore del centro di Lamezia Terme e' conferito dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, ovvero a professore universitario ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.
4. Al direttore del Centro di ricerca di Lamezia Terme e' assegnato un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito atto, assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Della gestione delle risorse risponde al direttore generale.
5. Il centro di ricerca di Lamezia Terme puo' essere articolato in laboratori, cui sono preposti ricercatori.
6. L'istituzione di nuovi centri di ricerca viene approvata dal consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, in relazione a quanto previsto nei piani triennali dell'Istituto ed alle risorse disponibili.
Art. 33.
Cooperazione con organismi esterni
1. Al fine di realizzare un sistema a rete di eccellenza della ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, in considerazione anche di particolari contingenti situazioni o per una ottimale esplicazione delle attivita' istituzionali, in considerazione anche di peculiarita' e specificita' territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di cooperazione con istituzioni universitarie ovvero di ricerca pubbliche o private di riconosciuto valore scientifico e con le regioni, aventi ciascuno una o piu' missioni specificatamente indicate anche attraverso l'attivazione di apposite strutture di ricerche.
2. Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita' per l'istituzione ed il funzionamento di tali strutture sono stabilite da apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 definiscono oltre agli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita' dei rispettivi partner nonche' gli organi di direzione scientifica e di programmazione ed attuazione delle attivita' da svolgere e, ove previsto, di durata temporale degli stessi.
Art. 34.
Le agenzie territoriali
1. Le agenzie territoriali garantiscono le attivita' di certificazione, verifica di conformita', supporto tecnico per la sorveglianza del mercato, formazione, informazione, assistenza e consulenza verso l'utenza finale. Trovano un supporto nei coordinamenti dei servizi. Sono sottoposte alla supervisione della direzione generale, ed operano in stretta collaborazione con il dipartimento processi organizzativi e il dipartimento certificazione e conformita' di prodotti e impianti, al fine di promuovere un dialogo piu' stretto con le amministrazioni locali, in particolar modo le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare i bisogni dell'utenza, promuovere e coordinare i servizi dell'ente. Promuovono attivita' di studio e ricerca sul territorio ed effettuano consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di tipo speciale. Per queste ultime attivita' sono sottoposte al coordinamento del presidente.
2. L'incarico di direttore dell'agenzia territoriale e' conferito dal Direttore generale al personale appartenente al profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.
3. Sono istituite le sotto elencate agenzie territoriali, strutture a livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di regione salvo quelle diversamente indicate:
a) agenzia della Valle d'Aosta;
b) agenzia del Piemonte;
c) agenzia della Lombardia;
d) agenzia del Trentino Alto Adige;
e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;
f) agenzia del Veneto;
g) agenzia dell'Emilia Romagna;
h) agenzia della Liguria;
i) agenzia della Toscana;
j) agenzia delle Marche;
k) agenzia dell'Umbria, con sede a Terni;
l) agenzia dell'Abruzzo, con sede a Pescara;
m) agenzia del Lazio;
n) agenzia della Campania;
o) agenzia del Molise;
p) agenzia della Basilicata;
q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro;
r) agenzia delle Puglie;
s) agenzia della Sicilia;
t) agenzia della Sardegna.
Art. 35.
Articolazione e risorse delle agenzie territoriali
1. Presso le agenzie territoriali possono essere costituite sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il Direttore generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai piani di attivita'. Presso ciascuna delle agenzie e' organizzata una struttura amministrativa di supporto di livello non dirigenziale nominata dal direttore dell'agenzia.
Art. 36.
Sezioni territoriali
1. Nelle more della riorganizzazione dei servizi a livello regionale, le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale, continueranno a svolgere la loro attivita' in base all'organizzazione attuale.
2. A regime, l'incarico di direttore della sezione territoriale e' conferito dal direttore generale su proposta del direttore dell'agenzia territoriale.
Parte III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE DELL'ISPESL
Titolo IV
Attribuzione degli incarichi di direzione
delle strutture tecnico-amministrative
Art. 37.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale
1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti dal presidente, sentito il direttore generale, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e con facolta' di rinnovo. Con l'atto di conferimento dell'incarico sono individuati la durata e le competenze istituzionali da svolgere. Con il contratto individuale di lavoro, stipulato con il direttore generale sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica del corretto espletamento dell'incarico, nonche' definito il corrispondente trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area della ricerca.
2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono responsabili di fronte al Direttore generale dell'attivita' svolta dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi, nonche' della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale e' effettuata annualmente dal direttore generale.
4. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi; la valutazione si fonda altresi' sui risultati del controllo di gestione.
5. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
7. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
8. I provvedimenti di cui al precedenti commi 6 e 7 sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
Art. 38.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale
1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli articoli 15, 17, 31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e con facolta' di rinnovo. Con il contratto individuale di lavoro sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica del corretto espletamento dell'incarico nonche' definito il corrispondente trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area della ricerca.
3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale del risultato dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, e' adottata annualmente dal direttore generale.
5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresi' sui risultati del controllo di gestione.
6. Il procedimento di valutazione si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
9. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
10. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del relativo dipartimento, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facolta' di rinnovo, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 10 sono responsabili di fronte al dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale del risultato dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
12. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 10, e' effettuata annualmente dal responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui e' assegnato il dirigente valutato.
13. Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9.
Art. 39.
Durata degli incarichi
1. Gli incarichi di direzione delle strutture previste dal presente regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad un massimo di anni cinque.
2. E' vietato il cumulo degli incarichi.
3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.
Titolo V
PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE
Art. 40.
Inquadramento del personale
1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell'ISPESL in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito nei ruoli dell'Istituto nelle qualifiche e profili rivestiti alla stessa data.
Art. 41.
Inquadramento dei dirigenti amministrativi
1. I dirigenti amministrativi dell'ISPESL sono cosi' inquadrati:
- dirigenti di prima fascia;
- dirigenti di seconda fascia.
Art. 42.
Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' quella risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.
Titolo VI
RAPPORTO DI LAVORO
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Art. 43.
Rapporto di lavoro
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nonche' da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti dell'Ispesl sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono regolati mediante contratti individuali.
Art. 44.
Formazione
1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.
2. A tal fine, l'Istituto:
a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;
b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' scientifica e di ricerca;
c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.
3. L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. In conformita' alle vigenti norme contrattuali, le linee di indirizzo generale delle attivita' formative dell'Istituto sono oggetto di contrattazione integrativa.
Art. 45.
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i dipendenti dell'ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto medesimo.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001.
3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.
Art. 46.
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I, titolo II, libro V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
ISPESL

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| Profilo D.P.R. n. | Livello professionale| 171/1991 |Dotazione organica 2006 =====================================================================
| Dirigente di |
I |ricerca.... | 38 ---------------------------------------------------------------------
II | Primo ricercatore.... | 124 ---------------------------------------------------------------------
III | Ricercatore.... | 152 ---------------------------------------------------------------------
| Dirigente |
I |tecnologo.... | 20 ---------------------------------------------------------------------
II | Primo tecnologo.... | 72 ---------------------------------------------------------------------
III | Tecnologo.... | 139 ---------------------------------------------------------------------
| Dirigente di prima |
I |fascia.... | 2 ---------------------------------------------------------------------
| Dirigente di seconda |
II |fascia.... | 15 ---------------------------------------------------------------------
| Funzionario |
IV |amministrativo.... | 110 ---------------------------------------------------------------------
| Funzionario |
V |amministrativo.... | 80 ---------------------------------------------------------------------
| C.T.E.R. (art. 20, |
IV |sesto comma).... | 127 ---------------------------------------------------------------------
V | C.T.E.R..... | 40 ---------------------------------------------------------------------
VI | C.T.E.R..... | 117 ---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
V |amministrativo.... | 20 ---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
VI |amministrativo.... | 85 ---------------------------------------------------------------------
| Collaboratore |
VII |amministrativo.... | 65 ---------------------------------------------------------------------
VI | Operatore tecnico.... | 21 ---------------------------------------------------------------------
VII | Operatore tecnico.... | 10 ---------------------------------------------------------------------
VIII | Operatore tecnico.... | 28 ---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
VII |amministrativo.... | 8 ---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
VIII |amministrativo.... | 15 ---------------------------------------------------------------------
| Operatore |
IX |amministrativo.... | 44 ---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
VIII |tecnico.... | 5 ---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
IX |tecnico.... | 17 ---------------------------------------------------------------------
| Ausiliario |
IX |amministrativo.... | 23 ---------------------------------------------------------------------
|Totale generale . . . | 1.377
 
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