Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 28 settembre 2006
Imposizione degli oneri di servizio pubblico nelle tratte aeree Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v. e Pantelleria-Roma e v.v.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge n. 144 sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
Vista la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n. 11329 del 16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto l'art. 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, per assicurare la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
Viste le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuita' territoriale della Sicilia con un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
Vista la nota n. 902692 del 22 agosto 2006 del Ministro dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v., Pantelleria-Roma e v.v.;
Viste le note informative n. 903004, 903005, 903006, 903007 del 13 settembre 2006 con le quali, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte interessate che e' stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;
Vista la nota n. 903008 del 13 settembre 2006 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;
Considerato che, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati regolari e continuativi, i servizi aerei di linea Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v. e Pantelleria-Roma e v.v. vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92.
 
Art. 2.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2006
Il Ministro: Bianchi
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 46 della G.U. <----
 
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