Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 ottobre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 9 dicembre 1990;
Considerato che e' iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 10 gennaio 1991;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) «La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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