Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 settembre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51 /CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE e successive integrazioni;
Vista l'istanza della sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a Lima (Peru), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Peru' di «Periodista profesional» conseguito presso la «Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa» di Lima e rilasciato dal «Ministerio de educacion» peruviano in data 10 luglio 1996 ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia;
Preso atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Lima in data 1° giugno 2006 risulta che, in base alla normativa peruviana in materia, il titolo di cui e' in possesso la sig.ra Arcila Cortez e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di giornalista in Peru';
Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Periodistas de Chile»;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella nota in atti datata 13 luglio 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 86/ 1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Ardila Cortez possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 27 maggio 2000, rinnovato in data 12 febbraio 2005 con validita' fino al 29 giugno 2007, per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a Lima (Peru), cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta a accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) legislazione della stampa (prova scritta);
2) deontologia professionale (prova orale).
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e de calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.
 
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