Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 settembre 2006
Riconoscimento, al sig. Di Lorenzo Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Di Lorenzo Giovanni, nato il 17 marzo 1974 a Avezzano (L'Aquila - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito e rilasciato dalla «Engineering Council» in data 14 ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachelor of Engineering - Automotive Engineerring» presso l'«University of Hertfordshire» in data 23 giugno 1999 ed e', altresi', iscritto in qualita' di «member» alla «Institution of Mechanical Engineers» dal 27 settembre 2005;
Rilevato che il sig. Di Lorenzo ha maturato esperienza professionale nel Regno Unito dal gennaio 2000 al maggio 2006, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Di Lorenzo Giovanni, nato il 17 marzo 1974 a Avezzano (L'Aquila - Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
Roma, 20 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si' compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell `iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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