Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 15 settembre 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 16 giugno 2006 che modifica gli articoli 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;
Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 8 agosto 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
Decreta:

Gli articoli 30 e 33 dello statuto sono cosi' modificati:
«Art. 30 (Il consiglio di facolta': composizione). - 1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) da un numero di ricercatori della facolta' pari al 20% dei professori di cui alla lettera a); che durano in carica un triennio;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facolta' pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per 24 mesi, decorrenti dalla data della nomina, dagli studenti iscritti alla facolta' e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere b), c) d), e), i).
2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facolta' alle specificita' organizzative e funzionali della facolta' stessa, il consiglio, con apposito regolamento, puo' prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.».
«Art. 33 (Consigli dei corsi di studio: composizione). - 1. Il consiglio del corso di studio e' costituito:
a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attivita' di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;
b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per 24 mesi, decorrenti dalla data della nomina, dagli studenti iscritti al corso di studio.
2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu' corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione e nel caso specifico della facolta' di medicina e chirurgia, tra i corsi di laurea specialistica a ciclo unico ed uno dei consigli di altri corsi di laurea triennale o specialistica cui partecipa la facolta' di medicina e chirurgia.
Non vale, inoltre, tra corsi di studio in presenza e corsi di studio a distanza, anche di pari livello.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
4. Alle sedute del consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
5. Con delibera del consiglio di facolta' e' possibile disporre che corsi di studio distinti siano amministrati da un unico consiglio di corso di studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:
a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera c), sono divisi tra i corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascuno afferenti, garantendo ad ogni corso la presenza di almeno uno studente;
b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun corso.
6. L'aggregazione di cui al comma 5 e' obbligatoria:
a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;
b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.
7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), non sia possibile costituire il consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal consiglio di facolta'.
8. In caso di aggregazione di piu' corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del consiglio di facolta', ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni e' consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.
9. Qualora le funzioni del consiglio di corso di studio siano esercitate dal consiglio di facolta', ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del corso di studio e' rapportata al numero dei docenti della facolta', nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera c), partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2006
Il rettore: Finazzi Agro'
 
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