Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 agosto 2006
Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Marco Verzaschi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzione del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Marco Verzaschi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, dott. Marco Verzaschi;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato dott. Marco Verzaschi, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, e' delegato:
alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'area delle Americhe, con esclusione di quelle connesse ai programmi nel campo degli armamenti;
a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare, nonche' a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;
alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonche' di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero delle difesa;
alla trattazione delle problematiche connesse con la salubrita' e sicurezza dei luoghi di lavoro e il miglioramento della qualita' della vita nelle caserme, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali;
a curare le questioni residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile all'Ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi delle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i centri ricreativi dei dipendenti della Difesa;
all'approvazione di bilanci delle Casse ufficiali e sottufficiali, nonche' all'emanazione degli altri provvedimenti relativi alle stesse;
per i decreti di costituzione agli effetti amministrativo-contabili di enti, distaccamenti e magazzini, ai sensi degli articoli 3 e 321 del regolamento per l'amministrazione e le contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
al controllo sull'utilizzo dei contributi, concessi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da parte degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla stessa legge;
per i decreti di promozione a titolo onorifico dei cappellani militari e degli ufficiali in congedo della giustizia militare, nonche' per le problematiche relative all'impiego dei cappellani militari;
per i provvedimenti inerenti alle attivita' sportive del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il C.O.N.I.;
a seguire le iniziative concernenti la promozione dell'immagine delle Forze armate;
a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale del Paese;
a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.
 
Art. 2.
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 
Art. 3.
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
gli atti normativi;
gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa;
le determinazioni di indirizzo politico;
le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;
le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;
gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali in enti, societa', commissioni e comitati, nonche' degli addetti militari presso le ambasciate e gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;
i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;
gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Parisi Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 351
 
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