Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 agosto 2006
Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa ing. Emidio Casula.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale l'ing. Emidio Casula e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, ing. Emidio Casula;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato ing. Emidio Casula, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, e' delegato:
alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'Australia, l'Africa e l'Asia, esclusi i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, ad eccezione di quelle connesse ai programmi nel campo degli armamenti;
a seguire le attivita' connesse all'attuazione del programma di Governo;
a curare le problematiche connesse al processo di professionalizzazione delle Forze armate, con riguardo alle categorie dei volontari in ferma prefissata e al reclutamento del personale militare femminile;
a seguire le problematiche relative al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa e di militari congedati al termine della ferma contratta e i conseguenti provvedimenti di competenza della struttura di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
alla trattazione delle problematiche connesse con le servitu' militari;
per le politiche alloggiative, incluse le iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio e i provvedimenti di recupero degli stessi;
a seguire le problematiche relative alle malattie eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace nonche' quelle concernenti i possibili effetti prodotti dall'esposizione all'uranio impoverito e all'amianto;
a sovrintendere alle attivita' di riorganizzazione della sanita' militare in relazione alle nuove esigenze dell'organizzazione militare e in armonia con le finalita' e l'organizzazione del servizio sanitario nazionale;
a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ai sensi del D.P.C.M. 28 aprile 1999 cosi' come modificato dal D.P.C.M. 5 aprile 2002, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonche' alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiale delle stesse Associazioni;
all'assunzione di determinazioni sulle istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili;
a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area meridionale del Paese, alla Sardegna e alla Sicilia;
a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.
 
Art. 2.
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 
Art. 3.
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
gli atti normativi;
gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa;
le determinazioni di indirizzo politico;
le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;
le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;
gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali in enti, societa', commissioni e comitati, nonche' degli addetti militari presso le ambasciate e gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;
i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;
gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Parisi

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 350
 
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