Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2006
Destinazione alla Fondazione per il Sud, degli accontonamenti, relativi agli esercizi 2003 e 2004 effettuati dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 15, comma 1 e comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, in data 8 ottobre 1997, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Considerati gli accordi intercorsi, con protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2005, tra l'ACRI, in rappresentanza delle fondazioni bancarie disciplinate dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Consulta nazionale dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato e, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, il Forum permanente del Terzo settore, la Consulta nazionale permanente del volontariato, la Convol-Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volontariato, il Csv.net, volti a realizzare «Un progetto nazionale per la infrastrutturazione sociale del sud e per un maggiore sostegno al volontariato mediante i centri di servizio»;
Considerato il proposito dei sottoscrittori del sopra citato protocollo d'intesa di costituire, quale strumento per la realizzazione delle finalita' prefissate, una nuova Fondazione, denominata «Fondazione per il Sud», allo scopo di rafforzare e valorizzare il proprio contributo al potenziamento dell'infrastrutturazione sociale nelle regioni dell'Italia meridionale avendo individuato, tra le linee strategiche di intervento, il rafforzamento e l'integrazione delle reti di volontariato;
Considerato che il sopra citato Protocollo d'intesa del 5 ottobre 2005 si propone di realizzare, individuandoli tra le sue finalita', il rafforzamento della rete dei centri di servizio per il volontariato e una piu' equilibrata distribuzione dei fondi speciali tra le diverse regioni e province autonome italiane;
Considerato che, per l'iniziale dotazione patrimoniale della «Fondazione per il Sud», le fondazioni bancarie si sono impegnate a conferire l'ammontare complessivo degli accantonamenti ai fondi speciali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, effettuati in via prudenziale a seguito dell'impugnativa del provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, e relativi agli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
Considerato che, per l'iniziale dotazione patrimoniale della «Fondazione per il Sud», gli enti di volontariato fondatori si sono impegnati a conferire l'importo degli accantonamenti effettuati dalle fondazioni bancarie ai fondi speciali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nella misura determinata in applicazione del criterio di calcolo previsto dal paragrafo 9.7 del provvedimento 19 aprile 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, e relativi agli esercizi 2003 e 2004;
Considerato che lo sfasamento temporale tra l'accantonamento dei fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 da parte delle fondazioni e l'attribuzione effettiva di detti fondi ai Centri di servizio per il volontariato, conseguente agli attuali meccanismi di funzionamento del sistema, determina l'accumulo sistematico di una giacenza di fondi non utilizzati, destinata a permanere stabilmente su valori pari agli accantonamenti delle fondazioni di due consecutivi esercizi;
Decreta:
Art. 1.
Speciale destinazione di fondi
1. In deroga all'art. 2, comma 1, del decreto 8 ottobre 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, gli accantonamenti delle fondazioni bancarie ai fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi agli esercizi 2003 e 2004, nella misura determinata in applicazione del paragrafo 9.7 del provvedimento 19 aprile 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assegnati di competenza ai Fondi speciali per il volontariato in data successiva al 1° gennaio 2006, sono destinati al conferimento a patrimonio della costituenda Fondazione per il Sud, promossa dalle fondazioni bancarie e dalle organizzazioni di volontariato.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica solo agli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni bancarie che abbiano aderito all'atto costitutivo della Fondazione per il Sud ovvero che abbiano in qualsiasi forma destinato i medesimi accantonamenti al patrimonio della costituenda Fondazione.
3. I fondi di cui al comma 1 sono versati dalle fondazioni bancarie, ciascuna per gli accantonamenti di competenza, a titolo di conferimento della quota di pertinenza degli enti di volontariato fondatori della Fondazione per il Sud.
4. In luogo delle somme destinate alle finalita' di cui al comma 1, i Comitati di gestione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 ottobre 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, ripartiranno tra i Centri di servizio le somme accantonate dalle fondazioni bancarie ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, negli esercizi 2005 e 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2006

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero
 
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