Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 agosto 2006
Riconoscimento, al sig. Perez Arce Juan Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Peru), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electronico» conseguito in Peru' e rilasciato dalla «Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Peru) in data 1° aprile 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere industriale e di ingegnere dell'informazione;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Ingenieria Electronica» presso l'«Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Peru) nel giugno 1999 e risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros del Peru' - Consejo Departamental de La Libertad» (Peru) dal 31 marzo 2003 al n. 73315;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/ 1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in posseso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Cosiderato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 14 novembre 2001, rinnovato il 16 maggio 2006 con validita' fino al 23 luglio 2008 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Peru), cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia senza l'applicazione di misure compensative, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Al sig. Perez Arce Juan Ricardo, nato il 24 maggio 1975 a La Libertad (Peru), cittadino peruviano, e', altresi', riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) costruzione di macchine;
2) impianti chimici;
3) deontologia professionale (solo orale).
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone