Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 agosto 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Bejinariu Oana Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Bejinariu Oana Irina, nata a Iasi (Romania) il 1° settembre 1974, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul constructii specializarea inginerie sanitaria si protectia mediuluilu», conseguito presso l'«Universitatea TTehnica gh Asachi Iasi» in data 8 dicembre 1999 e che il titolo cosi' conseguito di «Inginer in profilul constructii specializarea inginerie sanitaria si protectia mediuluilu» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 1° marzo 2006;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e commi 14 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Frosinone rinnovato in data 1° ottobre 2005, con scadenza il 29 ottobre 2007 per motivi familiari;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Bejinariu Oana Irina, nata a Iasi (Romania) il 1° settembre 1974, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.
Roma, 30 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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