Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10373-XV.J(4395) del 3 agosto 2006, la cartuccia esplosiva per sistema di sgancio boa di segnalazione P/N 140844-1, su istanza della societa' Agusta S.p.a., con sede legale in Samarate (Varese), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' classificata tra i prodotti pirotecnici per uso tecnico nella V categoria - gruppo «A» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, classe di rischio 1.4C.
I sopra citati manufatti possono essere impiegati esclusivamente su aeromobili militari.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6272-XV.J(4347) del 3 agosto 2006, il manufatto pirotecnico denominato «inflator laterale AHS», su istanza della ARC Automotive Italia S.r.l., con stabilimento in Colleferro (Roma), e' provvisoriamente riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, nelle more dell'emanando decreto ex art. 20 del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272.
Il manufatto esplosivo «Generant pouch», consistente in una bustina di cellulosa contenente da 1 a 10 grammi di esplosivo Arcite 497L, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' provvisoriamente classificato nella prima categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. L'esplosivo in parola non e' destinato, come tale, alla circolazione intracomunitaria ed all'esportazione, ma alla sola produzione di inflator per airbag.
Sono fatti salvi i provvedimenti da assumere in conseguenza degli esiti delle intraprese consultazioni comunitarie.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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