Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256
Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e denominazione
1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
il seguente:
«Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di
polizia). 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale dell'Istituto superiore di Polizia, istituito
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
per la formazione, l'aggiornamento professionale e la
specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede
con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le
competenti articolazioni dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta
formazione del Ministero dell'interno e delle altre
Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile,
coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69,
comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Compiti della Scuola
1. La Scuola e' un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge attivita' di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.
2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre
2003, n. 400 «Regolamento recante disciplina delle
modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e
successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 marzo 2004, n. 63.



 
Art. 3. Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed
enti
1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:
a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche' con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;
b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;
c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa' ed enti.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita'
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita' didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalita' di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresi', regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con universita' ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il piu' efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo', altresi', stipulare convenzioni o accordi con le universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4, comma 1 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di
cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
della durata di due anni presso l'Istituto superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121».
- Il testo dell'art. 3 e del comma 7 dell'art. 5 del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), e' il seguente:
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'art. 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri».
«7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso».



 
Art. 5.
Direttore della Scuola
1. Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7.



Note all'art. 5:
- Si riporta la Tabella B allegata al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266):

«Tabella B
(art. 2, comma 1)

QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI

===================================================================== Qualifica |Posti di organico|Funzioni =====================================================================
| |Capo della polizia -
| |Direttore generale della
| |pubblica sicurezza, capo di
| |gabinetto del Ministro, capo
| |di dipartimento, titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione e nelle altre
| |sedi, capo dell'ufficio
| |legislativo, capo
| |dell'ispettorato generale di
| |amministrazione,
| |sovrintendente ai servizi di
| |sicurezza della Presidenza
| |della Repubblica, vice capo
| |della polizia, vice capo di
| |gabinetto del Ministro, vice
| |capo dell'ufficio
| |legislativo, direttore della
| |scuola superiore
| |dell'amministrazione
| |dell'interno, direttore
| |dell'Istituto superiore di
| |polizia, titolare di ufficio
| |di livello dirigenziale
| |generale competente
| |all'esercizio delle funzioni
| |indicate nella tabella A,
| |ispettore generale di
| |amministrazione, titolare di Prefetto |156 |incarico speciale. ---------------------------------------------------------------------
| |Vicario del titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo, vice commissario del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione, coordinatore
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo; capo di gabinetto
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo; responsabile
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo delle aree funzionali
| |in materia di: ordine e
| |sicurezza pubblica; raccordo
| |con gli enti locali;
| |consultazioni elettorali;
| |diritti civili, cittadinanza,
| |condizione giuridica dello
| |straniero, immigrazione e
| |diritto di asilo;
| |responsabile nell'ufficio
| |territoriale del governo
| |delle sedi capoluogo di
| |regione delle aree funzionali
| |in materia di: protezione
| |civile, difesa civile e
| |coordinamento del soccorso
| |pubblico; applicazione del
| |sistema sanzionatorio
| |amministrativo; affari legali
| |e contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio
| |dell'amministrazione;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ambito dei
| |dipartimenti, degli uffici
| |centrali di livello
| |dirigenziale generale e degli
| |uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro; Viceprefetto |631 |ispettore generale. ---------------------------------------------------------------------
| |Capo di gabinetto e vice capo
| |di gabinetto nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di servizio
| |nelle aree funzionali dei
| |dipartimenti, degli uffici di
| |livello dirigenziale generale
| |e degli uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro;
| |responsabile dell'area degli
| |affari legali e del
| |contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio Viceprefetto aggiunto|912 |dell'amministrazione. --------------------------------------------------------------------- Totale |1699 |

- Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Tabella A

=====================================================================
| |Posti di | Livello di | |qualifica e di | funzione |Qualifica |funzione |Funzione =====================================================================
| | |Direttore
| | |dell'ufficio
| | |centrale
| | |ispettivo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
|Dirigente | |direttore di
|generale di | |ufficio
|pubblica | |interregionale
|sicurezza di | |della Polizia di B |livello B |9 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |direzione
| | |centrale;
| | |ispettore
| | |generale capo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |questore di sede
| | |di particolare
| | |rilevanza;
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |Polizia;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |direttore della
|Dirigente | |scuola di
|generale di | |perfezionamento
|pubblica | |per le forze di C |sicurezza |18 |Polizia. ---------------------------------------------------------------------
| | |Questore;
| | |ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto;
| | |dirigente di
| | |servizio
| | |nell'ambito del
| | |Dipartimento
| | |della pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello regionale
| | |o interregionale
| | |per le esigenze
| | |di Polizia
| | |stradale o
| | |ferroviaria o di
| | |frontiera;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilievo; vice
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |Polizia e della
| | |Scuola di
| | |perfezionamento
| | |per le forze di
| | |Polizia;
| | |direttore di
| | |sezione
| | |dell'Istituto
|Dirigente | |superiore di D |superiore |195 |Polizia. ---------------------------------------------------------------------
| | |Vicario del
| | |questore;
| | |direttore di
| | |divisione; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |dirigente di
| | |commissariato di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello almeno
| | |provinciale per
| | |le esigenze di
| | |Polizia stradale
| | |o ferroviaria o
| | |di frontiera o
| | |postale -
| | |dirigente di
| | |reparto mobile;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione; vice
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |gabinetto di
| | |Polizia
| | |scientifica a
| | |livello
| | |regionale;
| | |dirigente di
| | |reparto di volo;
| | |dirigente di
| | |centro di
| | |coordinamento E |Primo dirigente |709 |operativo.

Ruolo dei commissari: n. 1.980*
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
commissario capo
vice questore aggiunto

Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**
vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
commissario del ruolo direttivo
commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori: n. 17.664**
vice ispettore
ispettore
ispettore capo
ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000**
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti: n. 20.000**
vice presidente
sovrintendente
sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti: n. 57.336**
agente
agente scelto
assistente
assistente capo}.



 
Art. 6.
Consiglio didattico
1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attivita' culturale, scientifica e didattica ed e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai servizi di cui all'articolo 9, quattro componenti, docenti della Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di metodologie didattiche, di studi e ricerche, nonche' di organizzazione e gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.
3. Il consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola, che lo convoca, formula, altresi', proposte:
a) sul piano degli studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;
b) sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
c) sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;
d) su eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.
4. Qualora, su richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della Scuola, la composizione del consiglio didattico e' integrata con la partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in svolgimento presso la Scuola.
5. Il consiglio didattico, che dura in carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
6. Le attivita' di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari generali di cui all'articolo 9.
 
Art. 7.
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, e' organo di consulenza del direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno svolto attivita' didattica nello specifico corso, nominati con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.
3. Il comitato direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'arti-colo 47, comma 4, nonche' del giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita' delle sedute, e' richiesta la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Le attivita' di supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui all'articolo 9.



Note all'art. 7:
- Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno
24 dicembre 2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli 4, commi 3 e 4; 17, comma 2;
32, comma 4 e 47, comma 4 del citato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari). - 1.-2. (Omissis).
3. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione
agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
idonei al servizio di Polizia, prestano giuramento e sono
confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di
commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di Polizia
e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di
Polizia, sentito il comitato direttivo».
«Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel
ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).
2. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di
studio.».
«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nei ruoli dei direttori tecnici). - 1.-3 (Omissis).
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste
dall'art. 4, comma 8.».
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi medici). - 1.-3. (Omissis).
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei
direttivi medici, con la qualifica di medico principale,
secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono
assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita'
previste dall'art. 4, comma 8.».



 
Art. 8.
Incarichi di docenza
1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica dei corsi.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.
 
Art. 9.
Organizzazione della Scuola
1. La Scuola e' ordinata in:
a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2;
b) servizio studi, corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3.
2. Il servizio affari generali e' articolato in:
a) ufficio I: cura la pianificazione generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le universita', con gli istituti di alta cultura, con le societa' ed enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione, nonche' le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del consiglio didattico;
b) ufficio II: cura gli affari del personale ed i rapporti con le organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica; nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario;
c) ufficio III: cura gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile.
3. Il servizio studi, corsi e addestramento e' articolato in:
a) ufficio studi: cura i rapporti con i docenti, l'attuazione del piano degli studi e l'organizzazione didattica dei corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione dei seminari;
b) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi, lo sviluppo delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attivita' di tutoring del personale in formazione. Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del comitato direttivo;
c) ufficio addestramento: cura lo svolgimento delle attivita' di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le funzioni di vice direttore della Scuola.
5. All'ufficio III del servizio affari generali e' preposto un dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. Agli altri uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
6. Oltre a quanto previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione tecnologica.
7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto all'organizzazione interna degli uffici.
8. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il
riordino della struttura organizzativa delle articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000,
n. 78), e' il seguente:
«Art. 9 (Costituzione e ordinamento degli altri uffici,
reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza). 1. Al fine di assicurare economicita',
speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa anche attraverso la
flessibilita' dell'organizzazione degli uffici periferici,
alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti,
istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'art.
2, per quanto non gia' previsto dal presente regolamento,
alla definizione della loro natura e compiti, con le
relative dipendenze gerarchiche e funzionali,
all'individuazione della sede, nonche' alla relativa
dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle
direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'ambito:
a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;
b) delle complessive assegnazioni di personale per le
esigenze degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione pubblica sicurezza;
c) dei posti di funzione individuati a norma
dell'art. 8;
d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti;
e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici
territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite,
salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali
di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo
conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal
Ministro dell'interno - Autorita' nazionale della pubblica
sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del
dirigente della struttura centrale, per le articolazioni
periferiche degli uffici del Dipartimento a composizione
interforze.».



 
Art. 10.
Autonomia finanziaria e contabile
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.
2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.



Note all'art. 10:
- Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472
(Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della
pubblica amministrazione), e' il seguente:
«Art. 13 (Trattamento economico del direttore, dei
docenti e degli incaricati). - Al direttore ed ai
professori stabili della scuola compete il trattamento
economico relativo alla loro qualifica.
Il compenso da corrispondere ai professori incaricati,
in conformita' con le vigenti disposizioni di legge, viene
determinato su proposta del comitato direttivo in misura
oraria uniforme, in relazione alla natura degli
insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
Con gli stessi criteri sono determinate, altresi', le
misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti
italiani o stranieri per conferenze o seminari.».
«Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie). - Salvo
quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove
consentito, al collocamento fuori ruolo del personale
docente e del personale amministrativo da destinare alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri competenti.
Nella fase di prima applicazione del presente decreto e
fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre
professori stabili della Scuola, sono chiamati a far parte
del comitato direttivo due professori universitari di
ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
Per la chiamata dei professori stabili della Scuola,
fino a quando non e' costituito il comitato didattico, si
prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973,
salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha
effetto dal 1° gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto
comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma,
15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto
applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo
comma dell'art. 1, n. 3).
Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei
confronti degli impiegati assunti in servizio o
partecipanti a concorsi gia' banditi prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; ad essi continuano ad
applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo
comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il
funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.
Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del
presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto
compatibili, le norme del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n.
576.
Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue
funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.
Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le
sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato
della riforma della pubblica amministrazione.
Le disposizioni del presente decreto non concernono il
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il
personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e
grado nonche', salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il
personale della carriera diplomatica.».



 
Art. 11.
Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142
 
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