Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 agosto 2006
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
Vista la richiesta del consorzio Garda Classico fatta propria e presentata dalla regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5, e 6;
Vista la documentazione presentata dal consorzio Garda Classico a sostegno dei motivi della modifica richiesta e, ritenuta la stessa congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta del consorzio suddetto e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», relativamente agli articoli 2, 4, 5 e 6, espresso nella riunione del 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di cui trattasi;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, per facilita' di lettura e per dare certezze agli interessati, alla pubblicazione dell'intero disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», comprensivo delle modifiche degli articoli 2, 4, 5, e 6, in conformita' al parere espresso dal suddetto comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli articoli 2, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, sono modificati come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne, attualmente operante presso i competenti organi territoriali ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Benaco Bresciano» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti suddetti non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali vigenti, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«BENACO BRESCIANO»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello.
I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling Renano, Riesling Italico, Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Pinot Grigio, Incrocio Manzoni.
I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot Nero, Rebo .
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Riesling, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano, Incrocio Manzoni e' riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Barbera, Merlot, Cabernet, Pinot Nero, Sangiovese, Rebo e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo', Roe' Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,5% vol per i bianchi;
10% vol per i rossi;
10,5% vol con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno Barbera, per il quale il valore massimo e' del 10% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Benaco Bresciano» Bianco 10% vol;
«Benaco Bresciano» Novello 11% vol;
«Benaco Bresciano» Pinot Grigio 11% vol;
«Benaco Bresciano» Marzemino 11% vol;
«Benaco Bresciano» Barbera 10,5% vol;
«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5% vol;
«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
«Benaco Bresciano» Sangiovese 11% vol;
«Benaco Bresciano» Rebo 11% vol;
«Benaco Bresciano» Rosso 10,5% vol;
«Benaco Bresciano» Pinot Bianco 11% vol;
«Benaco Bresciano» Pinot Nero 11% vol;
«Benaco Bresciano» Riesling 11% vol;
«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5% vol;
«Benaco Bresciano» Cabernet 11% vol;
«Benaco Bresciano» Merlot 11% vol.

Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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