Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Vista la deliberazione assunta, nell'adunanza del 28 luglio 2006, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 26564 del 31 luglio 2006 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 3065 del 2 agosto 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 2.3 e 7.2 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:

Art. 2.3.

Il senato accademico

1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato accademico:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;
c) coordina le attivita' delle facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';
f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero competente;
h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la commissione didattica di ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;
p) designa i membri del nucleo di valutazione di ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;
r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), o) il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno, il senato accademico approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'ateneo.
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di facolta';
c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo;
d) da tre rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo.
Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il direttore amministrativo o suo delegato;
il presidente del centro residenziale o suo delegato.
Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.2.

Elezione delle rappresentanze studentesche

1. Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Universita' della Calabria soltanto gli studenti, iscritti per la prima volta ad un corso di studio, che siano in regola con il piano di studi personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni pari alla durata del corso.
2. La carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non e' compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facolta'.
3. Per tutti gli studenti eletti negli organi universitari il mandato dura due anni accademici.
4. Il rappresentante che perda la qualifica di studente, decade dal mandato e vi subentra il primo dei non eletti.
5. La durata del mandato dello studente subentrante e' pari allo scorcio di quella dello studente al quale subentra.
6. Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il quindici per cento degli aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.
7. La mancata elezione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validita' della costituzione degli organi.
8. Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la liberta' e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'ateneo.
Arcavata di Rende, 1° agosto 2006
Il rettore: Latorre
 
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