Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2006
Riconoscimento, al sig. Manca Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante perr l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli artticoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Manca Francesco, nato il 10 marzo 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Gyon» (Spagna) cui e' iscritto dal 25 gennaio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo deg1i «avvocati» e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universita' di Pisa in data 2 luglio 2003 e che detto titolo accademico e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 10 novembre 2005;
Preso atto che il sig. Manca ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Nuoro in data 20 febbraio 2006;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Manca Francesco, nato il 10 marzo 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 4 agosto 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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