Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009. (Ordinanza n. 3539).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;
Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;
Considerato che le diverse manifestazioni sportive in programma faranno registrare nel territorio della regione Abruzzo una significativa presenza di atleti, giornalisti e spettatori;
Considerato che, a fronte del predetto afflusso di visitatori, occorrera' adottare le necessarie misure organizzative ed infrastrutturali finalizzate a soddisfare le esigenze di ospitalita' connesse con le diverse manifestazioni sportive;
Considerato che l'evento richiedera', quindi, l'individuazione e l'attuazione di un piano volto alla risoluzione di possibili problematiche di varia e complessa natura, sotto il profilo della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico e della disciplina del traffico;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dell'evento;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Viste le note del prefetto di Pescara del 6 aprile 2006 e del sindaco di Pescara del 12 aprile 2006 con le quali sono state rappresentate alcune problematiche relative all'aeroporto di Pescara ed alla necessita' di provvedere alla predisposizione delle adeguate misure di sicurezza dell'aeroporto medesimo che, in occasione delle manifestazioni sportive, vedra' un notevole incremento del traffico passeggeri;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2006 con la quale viene messa a disposizione dei sopra richiamati interventi di messa in sicurezza dell'aeroporto di Pescara la somma di 5 milioni di euro;
Ritenuta l'esigenza di attuare tutti i necessari interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 12 giugno 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'arch. Gaetano Fontana, capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, del Ministero delle infrastrutture e' nominato commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo che si terranno nella regione Abruzzo nel 2009, nonche' per garantire la realizzazione delle opere e degli interventi, anche infrastrutturali, funzionali alla organizzazione tecnica e sportiva del «grande evento».
2. In particolare, il commissario delegato dovra' provvedere a garantire condizioni di adeguata mobilita' ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni, provvedendo all'adozione ed al coordinamento delle occorrenti iniziative, volte, tra l'altro, a favorire la riqualificazione delle aree adibite a verde pubblico, nonche' la realizzazione di presidi sanitari e di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, il commissario delegato predispone un cronoprogramma relativo agli interventi da realizzare e finalizzati alla celebrazione del grande evento.
3. Le determinazioni del commissario delegato costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonche', ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti.
4. Per l'espletamento delle occorrenti attivita' previste dalla presente ordinanza, al commissario delegato e' corrisposta una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della struttura organizzativa e del personale anche dirigenziale della regione Abruzzo, delle altre amministrazioni locali, e del Ministero delle infrastrutture, sulla base di specifici accordi e puo' conferire due incarichi ad esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Per ciascun consulente e' corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base annua.
4. Il commissario delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai contratti di categoria, sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito delle risorse disponibili, autorizzare:
prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 50 ore mensili effettivamente prestate, a favore del personale utilizzato nella struttura commissariale, nonche' 10 turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale;
assunzioni con contratto a tempo determinato nel limite di 5 unita'.
 
Art. 3.
1. In analogia con tutti i grandi eventi di carattere sportivo e al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresi' assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da cinque membri, di cui due individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri uno dei quali con funzioni di coordinatore e gli altri tre designati rispettivamente dalla regione Abruzzo, dal commissario delegato e dal Comitato olimpico nazionale italiano.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a porre in essere tutti gli interventi occorrenti alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Pescara, e necessari a garantire il regolare funzionamento dello scalo aeroportuale pescarese.
2. Per gli interventi piu' urgenti di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro e di cui alla nota citata in premessa, all'uopo trasferite dal Ministero delle infrastrutture sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4.
3. Per il completamento delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato potra' inoltre reperire le ulteriori risorse finanziarie presso le amministrazioni statali, anche locali, e gli altri enti pubblici.
 
Art. 6.
1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'.
2. Per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 7, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.
 
Art. 7.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 5 della presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c, articoli 14, 20, 22, 24 e 25;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Presidente: Prodi
 
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