Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 luglio 2006
Riconoscimento, al sig. Nita Constantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza del sig. Nita Constantin, nato a Roman (Romania) il 22 maggio 1957, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di inginer in profilul electric-specializarea eletrotechnica, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul electric specializarea electrotechnica, conseguito presso l'«Institutul Politehnic Gh. Asachi Iasi nella sessione giugno 1983 che il titolo cosi' conseguito di inginer in profilul electric conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come da dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Romania pervenuta il 30 marzo 2006;
Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A - settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Brescia, come da quest'ultima confermato in data 13 dicembre 2001;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Nita Constantin, nato a Roman (Romania) il 22 maggio 1957, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine.
Roma, 28 luglio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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