Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 aprile 2006
Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati «A» e «B», di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, concernente le procedure di designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista la norma UNI EN 12972 relativa alle prove, al controllo e alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su rotaia delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa ADR;
Considerato che gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale, delle infrastrutture e delle capacita' per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2 dell'ADR;
Considerato che gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che le prove e i controlli possono essere effettuate da esperti riconosciuti dall'autorita' competente;
Tenuto conto che i controlli periodici sulle cisterne sono effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'amministrazione le attrezzature ed il personale necessario per l'effettuazione dei controlli stessi;
Tenuto conto delle obiettive difficolta' di ordine pratico in questione e della necessita' di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'

1. Le procedure stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell'ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono effettuare, le operazioni nell'ambito dei controlli periodici relativo all'esame interno delle cisterne;
3. Fermo restando le vigenti procedure relative ai controlli delle cisterne rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, le procedure alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.
 
Art. 2.
Riconoscimento di idoneita' degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che intendono ottenere il riconoscimento di idoneita' per l'effettuazione delle operazioni decreto-legge cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, devono:
a) presentare apposita istanza al Dipartimento dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:
a.1 - che le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotata di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;
a.2 - di operare, nel rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;
b) allegare alla suddetta istanza:
b.1 - la documentazione attestante che la copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi dell'assicurazione, gia' posseduta quale organismo notificato, e' estesa anche alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto;
b.2 - una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle persone alle quali e' riconosciuta la facolta' di firma, designati per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.
2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri comunichera' agli uffici del S.I.I.T. l'elenco degli organismi riconosciuti per le effettuazioni delle operazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, allegando copia delle firme depositate dei soggetti designati di cui al punto b.2 del comma 1.
 
Art. 3. Procedure operative per gli organismi che hanno ottenuto il
riconoscimento di idoneita'.

1. L'organismo riconosciuto idoneo, dopo avere eseguito le operazioni previste dal presente decreto, redige un processo verbale delle medesime operazioni, effettuate secondo i pertinenti punti della norma UNI EN 12972, e rilascia una dichiarazione in conformita' allo schema di cui all'allegato.
2. I processi verbali di cui al comma 1 devono essere redatti su carta intestata dell'organismo riconosciuto idoneo e sottoscritti anche da uno dei soggetti di cui al punto b.2 del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.
3. Le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate non oltre un mese prima della data di richiesta della visita periodica della cisterna.
 
Art. 4.
Procedure operative per gli uffici dei S.I.I.T.

1. In fase di esecuzione dei controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, gli uffici dei S.I.I.T., competenti per le operazioni, acquisiscono, agli atti, a richiesta dell'utenza, le dichiarazioni di cui all'art. 3 e completano l'iter procedurale previsto dalla vigente normativa per la definizione delle richieste dei controlli periodici, senza procedere alla ripetizione dell'esame interno della cisterna.
 
Art. 5.
Disposizioni finali

1. La commissione di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del 2 aprile 2003 puo' svolgere ispezioni sulla attivita' svolta dagli organismi riconosciuti idonei che debbono provvede alla conservazione delle copie delle certificazioni emesse e dei relativi processi verbali per un periodo non inferiore ai dieci anni.
2. Copie dei medesimi processi verbali delle operazioni effettuate possono essere richieste dagli uffici del S.I.I.T., competenti per il controlli periodici e le prove di tenuta ed essere disponibili, su richiesta, ai funzionari incaricati per i controlli periodici previsti dal presente decreto.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruttre ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 326
 
Allegato
Da redigere su carta intestata
dell'organismo riconosciuto

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' n. ............... del ........................ Rif. Processo verbale
n. ............... del ........................

All'Ufficio di ....

Il sottoscritto.... nato a .... il .................... residente a .... in via ...., in qualita' di designato dall'organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e, riconosciuto idoneo dal Dipartimento dei trasporti terrestri a poter effettuare le visite interne delle cisterne che trasportano materie pericolose della classe 2 dell'ADR:
DICHIARA

sotto la propria' personale responsabilita', che in data ...................., presso ...., da personale di provata esperienza di cui al punto a.1 dell'art. 2 del decreto ministeriale .... e' stata effettuata, con riferimento alla vigente normativa e secondo le procedure indicate nella norma UNI EN 12972, l'operazione di ispezione interna alla cisterna:
Costruttore ....
Tipo .... n. f. ....
costruita il .................... installata sul veicolo targa ....
di proprieta' della Ditta .... ai fini del controllo periodico.
Dichiara di aver esaminato e controfirmato il verbale di esecuzione delle prove effettuate in data .................... in localita' .... presso .... che verra' archiviato, unitamente a copia del libretto MC 452 a cura di questo organismo presso la sede di .... per un periodo di almeno dieci anni e reso disponibile al Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il verbale e' stato redatto con riferimento ai pertinenti punti della norma UNI EN 12972. In particolare si dichiara che internamente la cisterna rispetta le caratteristiche indicate nel libretto MC 452 e non esistono alterazioni che interessano il materiale costituente l'involucro delle cisterna e dei diaframmi.
Le prove e verifiche effettuate hanno avuto esito .... (*).
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Il rappresentante dell'organismo riconosciuto Data e Luogo ....
(*) favorevole/sfavorevole
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone