Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 24 luglio 2006
Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2447).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;
Vista l'istanza del 10 marzo 2006 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 11 luglio 2006;
Considerato che la rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA soddisfa le condizioni di accesso indicate negli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 luglio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia della Revios Compagnia di Riassicurazione Svizzera SA, con sede in Milano, via A. Appiani, n. 12, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2006
Il presidente: Giannini
 
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