Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 luglio 2006
Riconoscimento, al sig. Tajamal Ahmed, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la domanda con la quale il sig. Tajamal Ahmed, cittadino pakistano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 4 marzo 2004 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Modern Hair Dresser/Beauty Parlor» della citta' di Islamabad (Pakistan), al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attivita' di barbiere, senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;
Decreta:
1. Al sig. Tajamal Ahmed, cittadino pakistano, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di barbiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
3. Per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: Goti
 
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