Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006
Scioglimento del consiglio comunale di Casaluce e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune Casaluce i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Casaluce;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casaluce, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Casaluce (Caserta) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Casaluce (Caserta) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Mario De Meo - prefetto a riposo;
dott.ssa Stefania Roda' - viceprefetto aggiunto;
dott. Nicola Auricchio - direttore amministrativo contabile.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 126
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Casaluce (Caserta), i cui organi elettivi sono stati riunovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Il territorio di Casaluce insiste in un contesto geografico caratterizzato dalla radicata presenza del clan dei casalesi, organizzazione mafiosa egemone, particolarmente interessata alle attivita' edilizie ed urbanistiche, che, anche con gravi azioni delittuose, ha diffuso, nel tempo, il proprio controllo su numerose attivita' economico-sociali.
A seguito di un episodio intimidatorio nei confronti del sindaco, su decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto ha avviato la procedura di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e sulle lottizzazioni o attivita' urbanistiche di rilievo poste in essere dall'ente.
Nel corso di detti accertamenti, sono state segnalate dal segretario comunale, al quale e' stato revocato l'incarico di direttore generale, alcune situazioni inerenti all'amministrazione dell'ente connotate da illegittimita' ed anche da profili di illiceita', nonche' elementi idonei ad avallare l'ipotesi di collegamenti di alcuni amministratori del comune con la criminalita' organizzata.
In particolare, e' stata evidenziata la personalita' di soggetti a vario titolo interessati ad appalti e lottizzazioni, ed in pari tempo e' stato sottolineato come l'atto intimidatorio sopra citato, nell'ambiente, venisse collegato ad una richiesta di installazione di un distributore di carburanti, tanto che, successivamente a tale evento, il sindaco avrebbe promesso ai mandanti dell'intimidazione la realizzazione dell'impianto.
In considerazione delle gravi evidenze emerse, al fine di verificare se l'attivita' amministrativa dell'ente fosse soggetta ad influenze e condizionamenti esterni riconducibili ad ambienti della criminalita' organizzata, il prefetto di Caserta ha disposto, il 16 aprile 2004, l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.
Le risultanze dell'attivita' di accesso, confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, ed i successivi accertamenti effettuati dalla competente prefettura, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato un quadro di illegittimita' diffusa e la propensione dell'organo di vertice dell'amministrazione ad egemonizzare la vita dell'ente anche grazie all'avallo di un dirigente preposto al settore strategico dell'urbanistica, manutenzione e lavori pubblici.
In particolare, e' stato rilevato che un gruppo di personaggi, coinvolti in atti investigativi per fatti criminosi, con imputazione per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, comparivano a vario titolo in procedure urbanistiche di rilevante valenza economica, determinanti per il futuro assetto e lo sviluppo del territorio di Casaluce.
La commissione, infatti, ha accertato che nel 2003 il comune aveva stipulato una convenzione di lottizzazione in un'area destinata a zona di edilizia economica e popolare, con due cooperative riconducibili, in ragione di rapporti di parentela, ad un soggetto, condannato in primo grado, nel 2000, per associazione a delinquere di stampo mafioso, legato ai vertici del clan dei casalesi e collegato ai personaggi citati, interessati alle altre lottizzazioni.
Inoltre, fra i beneficiari delle procedure relative alla lottizzazione di alcune aree del piano regolatore generale figurano, in qualita' di soci o in quanto parenti dei titolari delle ditte interessate alle relative convenzioni, soggetti che gli organi investigativi ritengono affiliati al clan egemone e in stretto collegamento fra loro e con esponenti di vertice del medesimo sodalizio.
Significativita', nel quadro delineato, e' da attribuire alle illegittimita' rilevate nelle procedure di approvazione delle predette lottizzazioni, poste in essere in assenza dei piani di zona che il comune avrebbe dovuto preventivamente adottare, previa riadozione del P.R.G. Diverse irregolarita' sono state anche riscontrate nella procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per le opere di urbanizzazione primaria relative al piano insediamenti produttivi, aggiudicate ad una societa' formata da persone di fiducia del sindaco, una delle quali e' cugino di secondo grado di un soggetto ritenuto affiliato alla cosca locale.
Emblematica al riguardo e' la sentenza emessa nel 2004, in sede di patteggiamento, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale uno dei personaggi cointeressati alle lottizzazioni urbanistiche e' stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, c.p.
Dalla pronuncia si evince non solo che il predetto e' inequivocabilmente collocato nella associazione criminale locale ed e' uomo di fiducia e factotum del capo cosca, essendo dedito alla cura dei suoi interessi economici, ma anche che la criminalita' organizzata, per ottenere l'aggiudicazione di gare d'appalto, si e' avvalsa della collaborazione dello stesso, che aveva fatto da tramite tra il gruppo camorristico dei casalesi e 1'amministrazione del comune di Casaluce, nel quale il predetto era ben introdotto. Da ultimo il soggetto di cui trattasi, in data 24 maggio 2006, e' stato colpito da un provvedimento restrittivo della liberta' personale, per il reato di cui all'art. 648-bis, c.p. Viene, altresi', posto in evidenza che un altro soggetto interessato alle lottizzazioni si era rivolto al clan per convincere i proprietari a cedere un terreno e che il medesimo aveva organizzato presso il proprio studio una riunione nella quale l'emissario del clan aveva imposto ai proprietari di accettare l'offerta. La sentenza costituisce un dato centrale per la ricostruzione della condizione collusiva con la malavita organizzata, nonche' momento di sintesi della rilevanza degli elementi raccolti in sede di accesso.
Il ruolo di rilievo del predetto nel clan dei casalesi viene, altresi', confermato dal piu' recente sequestro di alcuni beni disposto, in data 26 gennaio 2006, dalla Sezione misure di prevenzione dello stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione Investigativa Antimafia.
Le indiscusse mire della criminalita' organizzata su importanti interventi urbanistici nel territorio di Casaluce emergono dalla circostanza che le lottizzazioni, alle quali era interessata la stessa criminalita', sono state approvate dall'amministrazione comunale, unitamente alla considerazione del rapporto di forza intercorrente tra il sindaco e il dirigente posto a capo di un settore decisivo, quale quello «urbanistico, manutenzione e lavori pubblici» che lo avrebbe assecondato nelle scelte di dubbia legittimita'.
Alla predetta conclusione si perviene anche tenuto conto di altre vicende processuali penali che hanno interessato la suddetta amministrazione e che ne denotano la spregiudicatezza della gestione: basta citare gli avvisi di garanzia emessi dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e del responsabile del settore amministrativo per i reati di falso ideologico e truffa aggravata per una vicenda relativa ad un attestato sulla popolazione residente ai fini della riclassificazione della segreteria generale del comune e di altro procedimento penale per falsita' ideologica commessa in atti pubblici e truffa che pende sempre nei confronti dello stesso organo di vertice.
Gli elementi istruttori raccolti chiariscono il grado di penetrazione di esponenti della criminalita' organizzata nella vita amministrativa dell'ente, riconducibile prevalentemente ai rapporti intercorrenti tra il sindaco e un affiliato al clan dei casalesi.
Considerato che la citata sentenza da' atto dei legami delle organizzazioni camorristiche con gli amministratori e che il coinvolgimento del consiglio comunale, sotto il profilo della ricorrenza della situazione di soggezione e di condizionamento mafioso, emerge con evidenza nelle decisioni assunte nel settore urbanistico, materia demandata dal legislatore alla competenza dell'organo consiliare in quanto rappresenta un nodo essenziale delle scelte politiche sull'assetto e sullo sviluppo del territorio, gli elementi acquisiti risultano concludenti sulla sussistenza di fattori di compromissione della amministrazione locale.
Sulla base degli elementi emersi e' possibile asserire che la vicinanza tra l'amministrazione e la criminalita' organizzata ha sensibilmente alterato il ruolo che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunita' di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attivita' dal perseguimento delle finalita' pubbliche.
Il delineato sistema di interferenze e di fattori esterni al quadro degli interessi locali, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Pertanto, il prefetto di Caserta, con rapporti del 6 agosto 2004 e del 25 marzo 2006, che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale e per il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: Amato
 
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