Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo Hamburgo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «biologo» conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;
Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Graduacao Plena em Ciencias Biologicas - Licenciatura» e rilasciato dalla «Universidade do Vale do Rio dos Sinos» di Sao Leopoldo (Brasile) in data 13 agosto 2005;
Rilevato che in base alla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Porto Allegre (Brasile) in data 30 agosto 2005 risulta che il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso la sig.ra Fausti Landoni e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di biologo in Brasile;
Rilevato che l'istante e', altresi', iscritta al «Conselho Regional de Biologia - 3° Regiao» di Porto Alegre (Brasile) dal 23 settembre 2005;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «biologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Varese in data 24 ottobre 2005 con validita' fino al 23 settembre 2010 per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo Hamburgo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione e deontologia professionale italiana.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.
 
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