Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Lenzetti Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Lenzetti Sara nata a Pietrasanta l'11 aprile 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Parma in data 15 luglio 2002;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 27 settembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de educacio y ciencia»;
Considerato che lo stesso e' iscritti presso l'«Ilustre Collegio Provincial de Abogados Caceres» dal 12 gennaio 2006;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 9 novembre 2000 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Massa;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Lenzetti Sara nata a Pietrasanta l'11 aprile 1978, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su:
1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);
2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);
3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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