Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 5 luglio 2006
Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
Visto il comma 207 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che per le finalita' del comma 4 dell'art. 36 della legge n. 144/1999 ha incrementato il limite di rimborso ai vettori aerei selezionati di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006;
Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
Vista la nota n. 902080 del 19 giugno 2006 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma e viceversa;
Vista la nota n. 901990 del 13 giugno 2006, con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Cuneo-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2006
Il Ministro: Bianchi
 
Allegato

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4 PAR. 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL
CONSIGLIO.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari
all'interno dell'Italia

A norma delle disposizioni dell'art. 4 par. 1, lettera a) del regolamento n. 2408/92/CEE del consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata.

Cuneo-Roma e vv.
1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

2.1. In termini di numero di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata e' la seguente:
due voli giornalieri in andata e due voli giornalieri in ritorno dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno;
un volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica per tutto l'anno.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.
2.2. In termini di orari: sulla rotta Cuneo-Roma gli orari dovranno prevedere:
dal lunedi' al venerdi':
un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45;
un volo con partenza nella fascia oraria 17.30-18.30 il sabato e la domenica;
un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45:
sulla rotta Roma-Cuneo gli orari dovranno prevedere:
dal lunedi' al venerdi':
un volo con partenza nella fascia oraria 8-9;
un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30;
il sabato e domenica:
un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30.
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta:
I servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di quaranta posti per tutto l'anno.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
2.4. In termini di tariffe.
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:
Cuneo-Roma 118,00 Euro;
Roma-Cuneo 118,00 Euro.
Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Cuneo-Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Piemonte, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Piemonte, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotta e viene portata a conoscenza della commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2.5. In termini di continuita' dei servizi.
Al fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non puo' sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno euro 800.000,00 mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;
effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
corrispondere all'ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000,00 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuita' territoriale della citta' di Cuneo.
2.6 Presentazione dell'accettazione.
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente nazionale dell'aviazione civile.
 
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