Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 12 luglio 2006, n. 228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5".
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,".
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2007".
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella



Avvertenza:

Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
110 del 13 maggio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione)
convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168:
"Art. 8 (Efficacia delle modifiche al codice di
procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale
per i minorenni). - 1. Il comma 3-quater dell'art. 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
sostituito dai seguenti:
"3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
del 1° gennaio 2006.".
2. Le disposizioni previste dall'art. 2 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono
prorogate al 30 giugno 2006.".
- La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 1, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 40 (Sanzioni accessorie). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni
penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI
del libro V del codice civile, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e
determinazione della loro durata, comunque non superiore a
tre anni, in ragione della gravita' della violazione,
valutata secondo i criteri indicati dall'art. 133 del
codice penale, o della sua reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della
sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici
direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti
nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli
uffici direttivi ricoperti presso societa';
c) previsione della sanzione accessoria
dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri
intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della
pubblicita' della sanzione pecuniaria e accessoria, a
carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri
mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali
aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari
finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra
cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della
confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei
beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore
equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le
sanzioni accessorie alla medesima autorita' competente ad
irrogare la sanzione principale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale):
"Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale).
1.-3. (Omissis).
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art.
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.".
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003,
n. 53.".
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, reca:
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L.
28 marzo 2003, n. 53.".
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, reca:
"Definizione delle norme generali in materia di formazione
degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a
norma dell'art. 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della
citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
"Art.7 (Disposizioni finali e attuative).
1.-3. (Omissis).
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
di gradualita' e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo
anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L.
28 marzo 2003, n. 53.):
"Art. 2 (Accesso alla scuola dell'infanzia). - 1. Alla
scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 14 (Scuola secondaria di primo grado). - 1. A
decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e' avviata la
prima classe del biennio della scuola secondaria di primo
grado; saranno successivamente avviate, dall'anno
scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto
biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe
di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo
culturale e professionale individuato nell'allegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo
ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino
all'anno scolastico 2008-2009, l'assetto organico delle
scuole secondarie di primo grado, come definito dall'art.
10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n.
782.
4. In attesa dell'emanazione del regolamento
governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche,
nell'esercizio della propria autonomia didattica ed
organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi
piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio
obbligatorio, il personale docente interessato ad una
diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene
utilizzato per le finalita' e per le attivita' educative e
didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e
dall'art. 10.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi
piani di studio della scuola secondaria di primo grado.".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, del citato
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento).
1.-3. (Omissis).
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
di quelli di istruzione e formazione professionale sono
avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
formativo 2008-2009, previa definizione di tutti gli
adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di
tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del
secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle
scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco).
1.-2. (Omissis).
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative di questi
ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
delle procedure stabiliti dal presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005) cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 5 (Delega al Governo per la semplificazione degli
adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento
dello sportello unico per le attivita' produttive). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale,
di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione,
vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle
imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali,
ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di
datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e
le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche, produttive e
professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento
degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento,
trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita'
d'impresa, ivi incluse le attivita' di certificazione, e
agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle
imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'
degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non
vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di
favorire la concorrenza tra i soggetti economici e
l'accrescimento delle capacita' produttive del sistema
nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei
procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento
dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri di cui all'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme
prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di
conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi
di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti
amministrativi.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 29 luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di
semplificazione 2001) cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e
della commercializzazione dei prodotti alimentari ai
principi e alle norme di diritto comunitario, con
particolare riferimento alla libera circolazione, allo
scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla salute degli animali e
vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese
inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non
piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle
imprese, fermo restando il diritto dei consumatori
all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio' che
concerne il sistema sanzionatorio e le modalita' di
controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di
specifica normativa comunitaria, e in particolare per il
prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti,
eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri
non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati
membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di
commercializzazione, con particolare riferimento agli
aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il
controllo dei prodotti, norme concernenti l'istituzione di
un unico sistema sanzionatorio.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
"Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli
obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie puo' proporre al Consiglio dei
Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti,
necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli
organi giurisdizionali delle Comunita' europee e
dell'Unione europea che comportano obblighi statali di
adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le
iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario riguardino materie di competenza legislativa o
amministrativa delle regioni e delle province autonome, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,
chiede che la questione venga sottoposta all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato
tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3,
della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle
medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
della legge di conferimento della delega, ove non in
contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a
quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare,
sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri
direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria
per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della normativa.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica,
altresi', all'emanazione di testi unici per il riordino e
l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome.".
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati) e dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.".
"Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
"Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla
lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti
regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla
lettera a) si applichi anche in relazione a progetti
rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive
dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione
di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del
28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita', differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
15 maggio 2006, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali
vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate
le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al
comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge
28 novembre 2005, n. 246 come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 3 (Riassetto normativo in materia di benefici a
favore delle vittime del dovere, del servizio, del
terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni
bellici in tempo di pace). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici
a favore delle vittime del dovere, del servizio, del
terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni
bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri
direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di
tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo
anche la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in
relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi,
dei benefici applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del
medesimo tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a
carico degli interessati richiesti ai fini del
riconoscimento dei benefici.".
- Si riporta il testo degli articoli 20-bis, 4 e 7
della citata legge 29 luglio 2003, n. 229:
"Art. 20-bis (Decreti legislativi correttivi e
integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge e secondo i principi e i
criteri direttivi e la procedura di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
e correttive.".
"Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale
servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le
imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'
assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di
prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di
esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate
dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e
finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con
riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in
soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse
figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e
sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla
luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla
documentazione relativa alle anzidette attivita', anche
esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
e quintuplicando la misura massima delle sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra
l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
"Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza,
del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 6 (Delega al Governo per l'emanazione del codice
sulla nautica da diporto. Disposizioni varie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo
recante il codice delle disposizioni legislative sulla
nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le
normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella
materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure,
tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento
di iscrizione e di trascrizione nei registri delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure
attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di
sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le
unita' da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da
diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della
potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva
94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia
di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
dello Stato competenti in materia di navigazione da
diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti
disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso,
delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza
sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici
marittimi e della motorizzazione civile in materia di
nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero delle attivita' produttive
della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di
attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da
garantire una completa, efficace e tempestiva informazione
a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche
nel contesto comunitario e in quello degli accordi
internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
le competenze amministrative e definire nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e
privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche
prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione
per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme
regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse
quelle in materia di sicurezza della navigazione,
prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi
di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di
caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere
abrogate alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni
dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo
delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente comma, il
decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente
articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di cui
al presente articolo, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o
correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto
previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del
Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le
Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni
relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite
alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate
direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.".



 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO - LEGGE
12 MAGGIO 2006, N. 173

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Proroga di termini in materia di previdenza agricola). - 1. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".
2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. - (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attivita' cinematografiche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".
Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Art. 1-quinquies. - (Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151). - 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 1-sexies. - (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria). - 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
Art. 1-septies. - (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007".
Art. 1-octies. - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».
All'articolo 2 e' inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 325):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 13 maggio 2006.
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il
6 giugno 2006, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita' il 7 giugno 2006.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede
referente, il 13 e 27 giugno 2006.
Esaminato in aula il 27 giugno 2006 ed approvato il
28 giugno 2006.
Camera dei deputati (atto n. 1222):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 28 giugno 2006, con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 29 giugno 2006 ed il 4 luglio 2006.
Esaminato in aula il 4, 5, 6 luglio 2006 ed approvato
l'11 luglio 2006.
 
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