Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Lila Ledia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Lila Ledia, nata l'11 luglio 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo professionale albanese di «avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania il 30 dicembre 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l'Universita' di Tirana il 20 marzo 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pavia rinnovato in data 24 novembre 2005, con scadenza il 23 agosto 2006;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 28 luglio 2007;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Lila Ledia, nata l'11 luglio 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni;
Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma 12 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone