Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 maggio 2006
Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. (Deliberazione n. 105/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2006
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (di seguito: legge n. 239/2004);
la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005);
il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito: decreto legislativo n. 206/2005);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 25 maggio 1999, n. 78/1999 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 78/1999);
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/1999 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);
la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/2001);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 118/2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 4/2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 126/2004 (di seguito deliberazione n. 126/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141/2005 (di seguito: deliberazione n. 141/2005);
la deliberazione dell'Autorita' 28 luglio 2005, n. 162/2005 (di seguito: deliberazione n. 162/2005);
il documento per la consultazione «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali».
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 e' finalita' dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
con la deliberazione n. 162/2005, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: il Codice);
il 19 dicembre 2005 l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione avente ad oggetto il «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali»;
il Codice mira a stabilire norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica e clienti idonei finali, in particolare nella fase pre-contrattuale;
un congruo numero di soggetti interessati ha accolto con favore le proposte dell'Autorita' volte a definire regole di correttezza uniformi per la promozione della concorrenza, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle offerte commerciali per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali;
alcuni soggetti interessati hanno espresso un orientamento contrario all'adozione del Codice, in quanto tale strumento inciderebbe sulla possibilita', per gli operatori, di definire liberamente le proprie offerte commerciali;
in relazione all'ambito di applicazione del Codice proposto dall'Autorita':
un primo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica, ritiene che l'applicazione del Codice dovrebbe essere limitata ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneita' dal 1° luglio 2007;
un secondo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Federutility e le associazioni rappresentative della clientela finale domestica e non domestica concordano con l'ambito di applicazione individuato nel documento di consultazione o ritengono che la soglia di consumo prevista per l'individuazione dei clienti a cui si applica il codice dovrebbe essere innalzata o rimossa;
alcuni soggetti interessati hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:
prevedere, tra le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite al cliente prima della conclusione del contratto, che debba essere indicato il soggetto che stipulera' i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo con il distributore e con Terna S.p.A., se diverso dall'esercente;
non penalizzare gli esercenti che, avendo un numero di clienti inferiore alla soglia prevista dalla deliberazione n. 4/2004, non siano tenuti al rispetto dei livelli di qualita' commerciale relativi all'attivita' di vendita;
non prevedere l'obbligo di compilare e consegnare al cliente una scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale in quanto cio' limiterebbe la libera iniziativa commerciale e la confrontabilita' dei prezzi, a cui la scheda e' finalizzata, risulterebbe impraticabile;
alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica hanno richiesto di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti negoziati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Ritenuto che:
sia opportuno definire un Codice di condotta commerciale che contenga, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:
le regole generali di correttezza che gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;
regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali e la loro piena conoscenza;
il Codice di condotta commerciale non limiti la possibilita', per gli esercenti, di definire liberamente le proprie offerte, in quanto non incide sul contenuto delle offerte contrattuali ed economiche, ma fissa garanzie di trasparenza e di ampia informazione a beneficio dei clienti finali a cui e' rivolto;
sia opportuno, anche a fini di semplificazione, prevedere che il codice si applichi a tutti i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione;
sia opportuno, in considerazione dell'esigenza di strumenti volti ad agevolare la scelta del cliente tra le diverse offerte economiche e tenendo conto di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione, prevedere:
che l'esercente debba consegnare al cliente una scheda di riepilogo dei corrispettivi previsti dall'offerta;
che detta scheda venga definita dall'Autorita' con successivo apposito provvedimento, in esito ad ulteriore confronto con i soggetti interessati, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro;
non sia opportuno, in considerazione della necessita' di tutelare tutti i clienti che, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza non sono dotati di un'efficace capacita' di negoziare i propri contratti, dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:
di limitare l'applicazione del codice ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneita' dal 1° luglio 2007;
di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
sia opportuno, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE, definire la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;
sia opportuno, ai fini di armonizzazione tra i due Codici e con quanto previsto all'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2005, modificare l'art. 12, comma 12.3, dell'allegato A alla deliberazione n. 126/2004 (Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali), portando il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza oneri a dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto.
Delibera:
1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di definire con successivo provvedimento, la scheda di riepilogo dei corrispettivi prevista all'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale, di cui all'allegato A della presente deliberazione;
3. di istituire un gruppo di lavoro, che coinvolga, ove possibile, gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica e le loro associazioni e le associazioni rappresentative dei clienti finali, finalizzato all'individuazione di ulteriori misure per la confrontabilita' dei prezzi e alla definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al precedente punto 2., da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
4. di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente deliberazione;
5. di modificare, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'allegato A alla deliberazione n. 126/2004 nei seguenti termini: all'art. 12, comma 12.3, le parole «entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «entro dieci giorni»; alla Scheda 1, punto 3, le parole «entro 7 giorni dalla stipulazione» sono sostituite dalle parole «entro 10 giorni dalla stipulazione»;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 126/2004, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 30 maggio 2006

Il presidente: Ortis
 
Allegato A

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI
CLIENTI IDONEI FINALI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice di condotta commerciale si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, (di seguito: deliberazione n. 5/04) come successivamente integrato e modificato e le seguenti definizioni:
a) clienti finali sono i clienti idonei finali del settore elettrico alimentati in bassa tensione;
b) esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica sono i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita ai clienti idonei finali.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica (di seguito: esercenti) e i clienti finali (di seguito: clienti).
Art. 3.
Diffusione dell'informazione
1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito a cui il cliente puo' rivolgersi per ottenere informazioni relative all'offerta.
Art. 4.
Criteri per la redazione dei contratti
1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.
2. Nel caso in cui nel contratto vengano citate fonti normative di qualsiasi specie, la citazione deve essere accompagnata dall'indicazione del titolo della norma e dei riferimenti di pubblicazione, in modo che il cliente ne possa agevolmente prendere visione.
Art. 5.
Formazione del personale commerciale
1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato, a qualunque titolo, delle attivita' finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del Codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti e ne garantiscono l'aggiornamento.
2. Gli esercenti adottano misure affinche' il personale incaricato, a qualunque titolo, delle attivita' finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti non diffonda notizie non veritiere relativamente agli effetti che potrebbero derivare al cliente dalla mancata accettazione dell'offerta, o atte a determinare il discredito dei concorrenti.
TITOLO II
Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
Art. 6.
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:
a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;
b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica, eventualmente articolati in scaglioni o differenziati per fasce orarie di consumo, sono indicati in centesimi di euro per kWh; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in centesimi di euro/cliente/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati in centesimi di euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati in centesimi di euro per kvarh;
c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera b) sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalita' di applicazione;
d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo e' stato applicato.
2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 1, lettera a.
3. Qualora i prezzi di fornitura del servizio offerti siano comunicati in termini di sconto rispetto ai prezzi offerti da un altro esercente o ai corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di cui al Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/2004, l'esercente rende disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione dello sconto.
4. Qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o piu' delle sue componenti, deve essere fornita indicazione al cliente dello sconto praticato sulla componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sara' gravato da imposte.
Art. 7. Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa
complessiva
1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:
a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di energia elettrica individuati ai sensi del comma 2;
b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;
c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni;
d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;
e) qualora uno o piu' corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;
f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, del periodo nel quale sono in vigore i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonche' della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.
2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia elettrica, la spesa complessiva annua e' calcolata utilizzando uno o piu' livelli di consumo annuo di riferimento indicati nella Tabella 1 allegata al presente Codice. Qualora si utilizzi un livello di consumo annuo diverso da quelli indicati nella Tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai livelli di consumo annuo indicati nella Tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al livello di consumo prescelto.
3. In presenza di corrispettivi articolati su base oraria, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei consumi annui, individuati ai sensi del precedente comma 2, adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua, specificando in che misura la spesa complessiva potra' variare nel caso in cui la ripartizione dei consumi del cliente si discosti da quella ipotizzata.
TITOLO III
Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali
Art. 8. Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo
commerciale
1. Fatte salve le previsioni in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, le comunicazioni che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o piu' offerte contrattuali riportano, utilizzando modalita' idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;
b) indicazione di un recapito al quale il cliente puo' rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.
2. Qualora le comunicazioni a scopo commerciale riportino informazioni relative ai corrispettivi dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.
Art. 9. Riconoscibilita' e regole di comportamento del personale commerciale
1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilita' del personale incaricato a qualunque titolo delle attivita' finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.
2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:
a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi, gli elementi identificativi e i recapiti dell'esercente (indirizzo, numeri telefonici, fax, sito internet, ecc.); in caso di contatto solo telefonico fornisce gli elementi identificativi e il recapito telefonico dell'esercente. Il recapito telefonico deve essere idoneo a consentire l'identificazione del personale;
b) informa il cliente che il contatto e' finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto, prima di richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura del cliente oggetto del contatto.
Art. 10.
Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalita' con cui il cliente viene contattato e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:
a) l'identita' dell'esercente e dell'eventuale intermediario incaricato per la conclusione del contratto e un recapito dell'esercente;
b) la durata della validita' dell'offerta e le modalita' di adesione;
c) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;
d) le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'esercente;
e) la durata del contratto e le modalita' di rinnovo;
f) le modalita' e i termini di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso dal contratto;
g) le modalita' e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti a carico del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
h) l'identita' del soggetto che, nel caso di conferimento del mandato di cui all'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 168/2003, stipulera' contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo, se diverso dall'esercente;
i) qualora l'esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualita' commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrata e modificata, i livelli di qualita' commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualita' riferiti all'anno precedente; qualora l'esercente abbia definito propri livelli di qualita' l'informazione riguarda tali livelli.
2. Il cliente del mercato vincolato a cui venga proposta un'offerta contrattuale deve essere informato degli effetti dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99.
3. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera d) devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.
4. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, oltre alle informazioni relative ai due servizi, fornite nel rispetto del presente Codice di condotta commerciale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/2004, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di uno solo dei due contratti.
5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga al di fuori dei locali commerciali, l'esercente e' tenuto ad informare il cliente della facolta' di recedere di cui al successivo art. 11, comma 3.
6. Qualora il contatto tra l'esercente ed il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:
a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalita' attraverso le quali e' possibile ottenere le informazioni di cui al comma 1 in forma scritta;
b) della facolta' di recesso di cui al successivo art. 11, comma 4.
TITOLO IV
Contratto
Art. 11.
Consegna del contratto e diritto di ripensamento
1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole:
a) una copia integrale del contratto;
b) la nota informativa di cui alla Scheda 1, allegata al presente Codice, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto;
c) una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema che verra' definito con successivo provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente copia integrale del contratto e la scheda riepilogativa dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera c), informandolo preventivamente circa le modalita' di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.
3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente puo' recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.
4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente puo' recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.
Art. 12. Termini e modalita' di preavviso per la variazione unilaterale di
clausole contrattuali
1. Qualora nel periodo di validita' di un contratto nel quale e' esplicitamente prevista la facolta' per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facolta', l'esercente ne da' comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente e' informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e modalita' per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volonta' di esercitare il recesso senza oneri.

Tabella 1

Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della
spesa complessiva annua di cui all'art. 7

Clienti non domestici. Clienti domestici
Consumo (kWh/anno). Consumo (kWh/anno)
- -
5.000 600
10.000 1.200
30.000 3.500
50.000 7.500
160.000 20.000

Scheda 1: Nota informativa per il cliente finale

Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica
ai clienti idonei finali

Dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo cosi' scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.
Il cliente che e' diventato idoneo puo' scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, puo' uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualita' del servizio erogato, perche' il distributore (cioe' il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.
Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine puo' incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta piu' conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali puo' essere contattata;
fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento;
indicare le condizioni che limitano la possibilita' di aderire all'offerta contrattuale proposta.
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Contratto
Il contratto deve indicare l'identita' e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:
tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovra' pagarle;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. 3. Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
entro 10 giorni l'impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi, che, chi le ha proposto il contratto:
abbia indicato il nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica;
abbia fornito informazioni chiare su:
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
la durata del contratto;
come e quando saranno misurati i consumi;
con quali scadenze dovra' essere pagato il servizio;
i tempi per l'avvio del servizio;
abbia consegnato una copia scritta del contratto; Impresa di vendita.... Incaricato che ha proposto il contratto.... Denominazione dell'offerta contrattuale....
Luogo e data di consegna/di invio al cliente
 
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