Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 maggio 2006
Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 2001, contenente le disposizioni per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001, modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003, relativo alle modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vitivinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Considerata la necessita' di modificare le disposizioni nazionali ai fini di consentire ai produttori che ottengono una quantita' di vino e/o mosti non superiori a 80 ettolitri di avvalersi della facolta' prevista all'art. 49, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1623/2000;
Considerata altresi' l'opportunita' di consentire ai produttori di destinare sotto controllo le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o DOP o IGP;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003, e' sostituito dal seguente:
1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del «Regolamento» i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantita' di vino e/o mosti non superiori ad 80 ettolitri possono assolvere all'obbligo della «prestazione obbligatoria» destinando i loro sottoprodotti al «ritiro sotto controllo»;
2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi:
a) la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano;
b) la quantita' di vinacce destinate all'utilizzazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, il luogo in cui sono depositate, il giorno e l'ora in cui avverra' la cessione, l'indirizzo dello stabilimento in cui verranno utilizzate ed il prodotto ottenuto;
3. La comunicazione prevista al paragrafo precedente viene effettuata direttamente ovvero tramite telegramma, telefax o posta elettronica e si intende utilmente effettuata qualora pervenga all'ufficio almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascera' un apposito attestato al produttore, a richiesta;
4. Le operazioni di ritiro sotto controllo o di destinazione alla produzione di prodotti tipici avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 3, foglio n. 256
 
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