Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 214
Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' il numero 28 dell'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante:
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa».
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dal Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
serplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti al sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi al quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitara;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, al sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 28)
dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n.
275, recante, «Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1999.»:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. La presente legge dispone, al sensi
dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei
procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente
legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.».
"Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 2)
Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare.
1.- 27. (Omissis).
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a
pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita'
non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica. 27 aprile
1955, n. 547, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158, reca «Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n. 204, reca la
«Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e
dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
1982, n. 229, reca «Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata. nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, reca «Norme per la
sicurezza degli impianti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo
1998, n. 57, concerne «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53,
concerne la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104,
reca «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione
ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili
del fuoco».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
«Art. 36. (Lavorazioni pericolose e controllo dei
Vigili del fuoco). - Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si
sviluppano o si detengono prodotti infianimabili,
incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumita' dei lavoratori; sono soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del
Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al
precedente comma e' fatta con decreto presidenziale, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e
commercio e per l'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 luglio
1965, n. 966 (La presente legge e' stata abrogata dall'art.
35, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad
eccezione degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 4
limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Con riferimento
all'art. 4 della legge n. 966/1965 vedi anche l'art. 16 del
decreto legislativo n. 136/2006):
«Art. 4. I depositi e le industrie pericolose soggetti
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche'
la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto
del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per
l'industria e commercio, in relazione alle esigenze
tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il
provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di
richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e
quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare
le condizioni di sicurezza. precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i
controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle
prescrizioni di sicurezza, rilascia un «certificato di
prevenzione» che ha validita' pari alla periodicita' delle
visite.».



 
Art. 2.
Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.



Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 marzo
1990, n. 46:
«Art. 9 (Dichiarazione di conformita). - 1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di
cui all'art. 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per i
riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse):
«Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di
GPL). - 1.- 3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende
distributrici assicurano i servizi di installazione e
manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite
annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni
e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi
della predetta certificazione o con certificazione scaduta
sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata
legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici,
esonerandole espressamente.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
«Art. 5 (Obblighi connessi con l'esercizio
dell'attivita). - 1. Gli enti e i privati responsabili di
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure
di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche
di controllo ed interventi di manutenzione secondo le
cadenze temporali che sono indicate dal comando nel
certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della
ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3,
comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una
adeguata informazione e formazione del personale dipendente
sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita',
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un
incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di
manutenzione, l'informazione e la formazione del personale,
che vengono effettuati, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del
comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti
ovvero delle condizioni di esercizio dell'attivita', che
comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare
nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del
presente regolamento.».
- L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e' stato
abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del
medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 1
della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni dell'art. 23 del decreto
legislativo n. 136/2006, come riportato nella rubrica
dell'articolo medesimo.
- L'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, ad
eccezione del primo comma, lettera c) - di seguito
riportato - e' stato abrogato dall'art. 35 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto
disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il
riferimento all'art. 2 della legge n. 966/1965 si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni di cui agli
articoli 14 e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come
riportato nelle rubriche degli articoli medesimi.
«Art. 2. Gli enti ed i privati sono tenuti a
richiedere:
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle
squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della
legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti
industriali, depositi e simili.»
- Per i riferimenti relativi al decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998 si rinvia alle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
«Art. 2 (Parere di conformita). - 1. Gli enti e i
privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4
dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di
quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora
la complessita' del progetto lo richieda, il predetto
termine, previa comunicazione all'interessato entro 15
giorni dalla data di presentazione del progetto, e'
differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione
incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei
termini prescritti, il progetto si intende respinto.».



 
Art. 3.
Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita' e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformita' presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.



Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si rinvia alle
note alle premesse.



 
Art. 5.
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessita' di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 76
 
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