Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale parte economica II biennio, 2004-2005.

In data 5 giugno 2006, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto sanita': per l'ARAN:
nella persona del consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo:
(firmato)
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali: OO.SS. di categoria |Confederazioni sindacali CGIL FP (firmato) |CGIL (firmato) CISL FPS (firmato) |CISL (firmato) UIL FPL (firmato) |UIL (firmato) FSI (firmato) |USAE (firmato) FIALS (firmato) |CONFSAL (firmato)
Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto sanita' nel testo che segue:
Parte generale
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 
Parte I
Biennio economico 2004-2005
Art. 2.
Incrementi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, e' incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilita' nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.
 
Art. 3. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresi' confermate tutte le modalita' di utilizzo previste dal citato art. 29.
 
Art. 4. Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 anche per quanto alle modalita' di utilizzo. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1° gennaio 2004 il fondo stesso e' incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
3. Sono altresi' confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
 
Art. 5. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le modalita' di utilizzo nonche' di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
 
Parte II
Finanziamenti
Art. 6.
Risorse per la contrattazione integrativa
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 2005 a valere per l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (Euro 134,29 in ragione d'anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvedera' a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttivita'.
2. Dal 1° gennaio 2004, e' altresi' confermato l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonche' le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, gia' messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.
 
Art. 7. Indennita' professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente -
destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.
1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1° settembre 2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, e' mantenuta anche l'indennita' professionale specifica di Euro 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'indennita' professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad Euro 340,86, e' rideterminata in Euro 433,82. Detta indennita' e' confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica.
3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 e' sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL.
 
Parte III
Norme generali e finali
Art. 8.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' dell'art. 15, comma 7, del CCNL del 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche' quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennita' di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.
4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.
 
Art. 9.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1° settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 62 - 63 della G.U. <----

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciproco atto della necessita' di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19 aprile 2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito del quadriennio normativo 2006-2009. Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-2007. Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 114 del CCNL 19 aprile 2004. Dichiarazione a verbale allegata al CCNL 2004/2005 II biennio economico comparto sanita' La F.I.A.L.S./CONF.SAL, pur sottoscrivendo il presente contratto non condivide l'impianto e l'impostazione del sistema economico per cui, al fine di migliorarlo nella negoziazione decentrata intende portare avanti fin da ora, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la rivendicazione per ottenere che i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per il loro personale contributo lavorativo quotidiano, vengano retribuiti alla stessa stregua dei loro colleghi dei paesi piu' all'avanguardia dell'Unione europea.
La trattativa odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza contrattuale in maniera sommaria e parziale, ha disatteso tutte quelle innovazioni che sul tavolo di concertazione avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori del comparto.
Difatti, ha rimandato sine die le questioni piu' vetuste rispetto alla classificazione del personale e, in particolare, delle professioni sanitarie: il tavolo di concertazione avrebbe dovuto proseguire ad oltranza per affrontare con il rinnovo della parte normativa, scaduta il 31 dicembre 2005, le tematiche relative alle professionalita' emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi e tecnici.
Al contempo stimiamo l'urgenza di sopraggiungere a reperire forme e mezzi per una collocazione ottimale di quelle professioni che, all'interno delle Aziende malgrado siano in possesso del requisito della laurea universitaria o di un titolo equipollente, percepiscono salari nettamente inferiori rispetto ai colleghi universitari inquadrati nei ruoli di elevata professionalita' (EP).
Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie che nei prossimi mesi si troveranno a fare i conti con l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per esercitare il diritto alla professione, dopo la sottoscrizione del presente accordo, avranno ottenuto dopo oltre due anni d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile di circa 100 euro.
Alla stessa stregua riteniamo l'aumento contrattuale, riconosciuto al personale amministrativo e agli operatori socio-sanitari, pressoche' irrisorio. Vale a dire che la percentuale d'inflazione che grava sugli aumenti contrattuali della retribuzione odierna non rappresenta nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse reali: ne e' chiara dimostrazione il plusvalore rimesso all'euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.
In questo panorama si palesa improrogabile, l'esigenza di dare spazio ulteriore alla contrattazione istituendo, fin da subito, un tavolo decentrato presso le singole Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.
Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti del personale medico, professionale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo che presta servizio nelle strutture sanitarie come il diretto datore di lavoro, artefice di interventi rilevanti sulle quote economiche e sugli atti di indirizzo per gli obiettivi delle Aziende. Malgrado questa veste ricoperta dall'ente territoriale in forma completa e inequivocabile non viene ancora previsto, almeno fino a ora, un livello di contrattazione collettiva regionale per rendere omogenei interventi e criteri generali, affinche' questi tengano conto non della realta' della singola Azienda, ma della complessita' degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale.
FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il negoziato per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il primo biennio economico 2006-2007, senza dimenticare che l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente da tutti i cittadini, e' strettamente legata alla professionalita' degli operatori sanitari che hanno modo di dimostrare quotidianamente il loro valore.
Roma, 5 giugno 2006

FIALS (firmato) CONFSAL (firmato)
 
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