Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2006, n. 204
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;
Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;
Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unita' dirigenziali di livello non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unita';
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito, altresi', il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.
Natura
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore», e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio superiore e' dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento
per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei
lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 agosto 1923, n. 183.
- La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi
in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge
29 novembre 1957, n. 1208 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1957, n. 319), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304.
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle
competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n.
524, sono altresi' garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta
dall'Autorita';
b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza
tecnica;
c) la possibilita' di far fronte alle richieste di
consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o
affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo,
poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato
nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche' ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere
pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata
secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita', il
provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e
l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario),
e' il seguente:
«3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione
di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 9 e 96 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche'
degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i
compiti oggetto del presente decreto legislativo ed
eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si
provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del
presente decreto legislativo si applicano anche al
personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
trasferimento ad altra amministrazione.».
«Art. 96 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del
Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere
marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei
servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile
per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento
istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n.
158.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la struttura organizzativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 giugno 2003, n. 149.
- Il testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario, e il seguente:
«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
Dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori
pubblici.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2004, n.
174), e' il seguente:
«Art. 12 (Dotazione organica). - 1. La dotazione
organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella
A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non
dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il
personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre
strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A
di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto
ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei
ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la
possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali
vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita',
di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni
dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono
comunque portati a compimento i processi di
riqualificazione previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dei soppressi
Ministeri.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei
progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle
interferenze per le opere strategiche e di preminente
interesse nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n.
186.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Competenze
1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:
a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilita' delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;
b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore e' espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.
2. Il Consiglio superiore esprime, altresi', obbligatoriamente parere:
a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attivita' edilizia) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b).
3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attivita' normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilita', di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.
4. Il Consiglio superiore esprime, altresi', parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorita' indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresi' puo' svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita'.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attivita' di consulenza per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorita' ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attivita' di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorita', anche a mezzo di referti all'Autorita' o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorita', secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorita', ovvero mediante audizioni presso l'Autorita' del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia.
6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attivita' svolta, nonche' delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n.
28, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore portuale). - 1. Nei porti di cui
alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di
quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3,
lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati
dal piano regolatore portuale che individua altresi' le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal
comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e'
istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e'
adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il
comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato
per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende reso in senso favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla
categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di
cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa
vigente in materia, alla procedura per la valutazione
dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla
regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le
funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle
relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza
dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attivita' industriali e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'art. 6, comma 5-ter, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245,
supplemento ordinario.
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971,
n. 321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
1974, n. 76.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L
40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n.
170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE.
- La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 1998, n. L 204
(entrata in vigore il 10 agosto 1998).
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno
1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva
83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), e' il seguente:
«Art. 4 (Organismi italiani di normalizzazione). - 1.
Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione
di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE,
modificata dalla direttiva 98/48/CE, e' comunicata alla
Commissione delle Comunita' europee dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
decreto interministeriale adottato di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in
vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di
organismo di normalizzazione ai fini della presente legge
e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che
riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e, limitatamente al settore
dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il
Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
lavori pubblici.».
«Art. 5 (Adempimenti degli organismi di normalizzazione
e delle amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il
31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione
informano la Commissione delle Comunita' europee e i
corrispondenti organismi degli altri Stati membri della
Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti
di norma che non costituiscono la trasposizione integrale
di una norma internazionale o europea, indicando in
particolare se la norma costituisce una nuova norma
nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di
una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi
europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di
trattare a livello europeo e secondo le procedure definite
dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto
compreso nel programma annuale di normalizzazione degli
organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna
azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
conferito agli organismi europei di normalizzazione un
mandato con un termine determinato, gli organismi italiani
di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che
possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e
in particolare nel settore in questione non pubblicano una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente
conforme ad una norma europea gia' esistente.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico,
un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo
italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una
specifica tecnica o una norma relativa a determinati
prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica
concernente i medesimi prodotti. In questo caso
l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la
richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della
norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne
giustificano la formulazione.
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo
italiano di normalizzazione senza attuare le procedure
previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere
assunta come riferimento per l'adozione di atti di
riconoscimento, omologazione o utilizzazione.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di
normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita'
europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato
tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore
dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel
campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni
modifica importante degli stessi che ne altera la portata,
ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o
aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti
competenti alla loro adozione; se il progetto di regola
tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una
norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla
trasmissione il testo della norma recepita, indicando un
semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla
documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei
motivi che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla
quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la
procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente
in questione, se la loro conoscenza e' necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale
testo e' stato gia' trasmesso in relazione a comunicazioni
precedenti e' sufficiente indicare gli estremi di dette
comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6,
la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da
un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in
provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei
Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono
effettuati a cura del Ministero proponente con competenza
istituzionale prevalente per la materia.
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti
in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli
adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito
dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del
Ministero con competenza istituzionale prevalente per la
materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti
previsti dall'art. 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge deve essere indicato un riferimento alla
direttiva 98/34/CE.
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei
soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole
tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione
europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di
regola tecnica presenta aspetti che interessano piu'
soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una
misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere
comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la
procedura prevista dalle norme di attuazione della misura
sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e'
espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi
della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva
98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un
promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al
prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del
consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei
rischi effettuata secondo i principi generali di
valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove si
tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una
nuova sostanza.».



 
Art. 3.
Composizione
1. Il Consiglio superiore e' costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.
3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:
a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacita' ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente;
b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;
c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonche' due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;
d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualita' tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;
e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonche' in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:
a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) il direttore dell'Agenzia del territorio;
h) il direttore dell'Agenzia del demanio;
i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;
q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera e' localizzata, nonche' un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
(Omissis).».



 
Art. 4.
Assemblea generale
1. L'assemblea generale e' costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonche' da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore.
2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarieta', il Presidente assegna all'esame dell'assemblea.
 
Art. 5.
Compiti del Presidente
1. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'assemblea generale;
b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;
c) assegna gli affari alle sezioni;
d) programma le sedute dell'assemblea generale;
e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni;
f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attivita' del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalita' istituzionali dell'attivita' svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonche' della adeguatezza della struttura;
g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale;
h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9;
i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.
2. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un presidente di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.
3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' integrata con il Presidente del Consiglio superiore.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' il seguente:
«Art. 2 (Conferenza permanente dei Capi dei
Dipartimenti). - 1. E' istituita la Conferenza permanente
dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito
denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di
coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali
o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per
l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare
il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento
coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono
essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di
prima e seconda fascia delle strutture centrali e i
Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole
questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle
strategie generali in materia di gestione delle risorse
umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle
attivita' di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i
servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e
statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti
sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in
sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli
Dipartimenti restano responsabili della gestione delle
risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie
di porto partecipa alla Conferenza per gli affari
rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del
Corpo delle Capitanerie di Porto.».



 
Art. 6.
Sezioni
1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito indicato:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;
f) assetto del territorio, questioni ambientali;
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.
2. I presidenti di sezione:
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;
b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito.
3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta' dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale.
4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore e' costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non piu' di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e' sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore.
 
Art. 7.
Comitato di presidenza
1. Il Comitato di presidenza e' composto dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.
2. Il Comitato di presidenza e' convocato dal Presidente, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre allo stesso.
 
Art. 8.
Compiti del Segretario generale
1. Il Segretario generale:
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale;
c) provvede all'attivita' amministrativa e contabile della struttura;
d) adotta i criteri di gestione e le modalita' di tenuta della contabilita' e del rendiconto;
e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe.
2. La funzione di Segretario generale e' attribuita dal Presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore.
 
Art. 9.
Servizio tecnico centrale
1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:
a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonche' di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumita' e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;
b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;
c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonche' in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali e' prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;
l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.
2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attivita' richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico.
3. Per l'espletamento delle proprie attivita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo' affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purche' di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita' di particolare complessita' e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.
4. Il Servizio tecnico centrale e' articolato in non piu' di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.



Note all'art. 9:
- Per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per il
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246 e per la legge n. 1086 del 1971 si vedano le note
all'art. 2.
- Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60
del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' il seguente:
«Art. 52 (L) (Tipo di strutture e norme tecniche).
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). -
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.».
«2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e
rocce.».
«Art. 60 (L) (Emanazione di norme tecniche). (Legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 21). - 1. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle
quali si uniformano le costruzioni di cui al capo
secondo.».
- Il testo dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 11 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, e' il seguente:
«3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1,
l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o
sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale
e geotecnica e per i quali e' di prioritaria importanza
garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).».
«Art. 11 (Vigilanza). - 1. Al fine di verificare la
conformita' dei prodotti da costruzione alle prescrizioni
del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed
il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno facolta' di disporre
verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o
del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o
periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o
dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori
individuati con specifico decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei
lavori pubblici.
2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di
immagazzinamento o di uso dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami
e prove.
3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura
CE, o dell'attestato di conformita', o del benestare
tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere
immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere
incorporati o istallati in edifici.
4. La consegna al possessore di prodotti e/o al
costruttore dell'edificio di processo verbale di
constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3,
comporta temporanea non commercia-bilita' dei prodotti
stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta
giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal
quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli
illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del
comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al
possessore dei prodotti, nonche' al costruttore; in tal
caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e'
maggiorato dal 50 per cento.
5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della
marcatura CE o dell'attestato di conformita', o del
benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente
all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza
delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con
provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio
e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.
6. Il provvedimento di cui al comma 5, e' comunicato
entro dieci giorni alla commissione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
a) la constatazione di apposizione indebita della
marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo
di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite
dall'amministrazione competente;
b) nel caso in cui persista la mancanza di
conformita' l'amministrazione competente adotta tutte le
misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato
del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal
commercio.
6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde
ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
successive modificazioni, le amministrazioni competenti
adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei
prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera
circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che ne informa immediatamente la Commissione europea,
precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la
non conformita' e' dovuta:
a) al mancato rispetto dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora
il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di
cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo
e successive modificazioni;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni
tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
successive modificazioni;
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse
di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive
modificazioni.».
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi
destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica
per i quali e' di prioritaria importanza il rispetto del
requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza
meccanica e stabilita) al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, n. 214, e' il
seguente:
«2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche
altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati
al rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi di
cui all'art. 1.».
- Il testo dell'art. 28, comma 4, del citato decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e' il seguente:
«4. Ferme restando le competenze del Ministero per le
attivita' produttive in materia di vigilanza sugli
organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e'
organo di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B,
sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal
Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di
accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le
finalita' di cui al presente comma gli organismi statali di
diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.».



 
Art. 10.
Dotazione organica
1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche' del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 11.
Autonomia gestionale
1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilita' amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 2;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unita' previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2.
5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' fissata una indennita' per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e dei controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il testo dell'art. 7, commi 5 e 9, della legge
1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il
Consiglio superiore dei lavori pubblici). (Omissis).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di
responsabilita' amministrativa nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
(Omissis).
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di
certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono,
altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo
quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di
studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale
per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle
concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche'
dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che
riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
(Omissis).».



 
Art. 12.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;
c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.



Note all'art. 12:
- Il titolo I, capo I e II, titolo III e IV della
citata legge n. 1460 del 1942 contenente gli articoli 1, 3,
4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27,
28, 29 e 30 abrogati dal presente decreto recano:
«Titolo I - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Competenza e composizione del Consiglio
superiore
Capo II - Attribuzioni del Consiglio superiore».
«Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA
CONSULTIVA».
«Titolo IV - SERVIZIO TECNICO CENTRALE».
- La legge 20 aprile 1952, n. 524 (Modificazioni a
disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla
costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n.
122.
- La legge 29 novembre 1957, n. 1208, abrogata dal
presente decreto, recava: «Modifiche alle norme sul
Consiglio superiore dei lavori pubblici».



 
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente e' abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 309



Nota all'art. 13:
- Per il regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le
note alle premesse.



 
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