Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 199
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attivita' di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, ed in particolare l'Allegato 2, n. 4);
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 6», sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attivita' dirette ad assicurare il funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. l5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale:
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il n. 4) dell'allegato 2 della legge 8
marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1999, n. 56:

«Allegato 2 (art. 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE n.
59 DEL 1997

(Omissis).
4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573, art. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1990, n. 116;
decreto dei Presidente della Repubblica 15 novembre
1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1972, n. 555;
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre
1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1987, n. 49, reca «Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario,
reca «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2000, n. 112, reca «Norme per la semplificazione del
procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248, reca «Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 citato del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Rendiconti e documentazione giustificativa).
- 1. Le spese di cui all'art. 2, lettere a) e b), nonche'
quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati
inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'art.
6 ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle
rappresentanze diplomatiche per le attivita' dirette ad
assicurare il funzionamento delle Unita' tecniche di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, sono
giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base
degli appositi registri e, di regola, su moduli
informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai competenti uffici
dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed
alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per
i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato
al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla
distinta delle spese eventualmente sostenute dai
collaboratori di cui all'art. 8, comma 4, dagli stessi
sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte
dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi
dell'art. 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454,
modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti
avviene, ove possibile, per via telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto
la responsabilita' dei funzionari competenti che ne
assicurano l'integrita' e l'esclusiva destinazione alle
verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui
all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene
rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del
tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle
operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto
bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su
specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa
documentazione, sono conservati presso gli uffici
all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono
trasmessi entro tale termine, a richiesta
dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o
della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di
bilancio inclusi nei programmi di controllo
dell'amministrazione, dell'ufficio centrale del bilancio e
della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in
originale e completi di tutta la documentazione, nei
termini indicati nei programmi stessi. In caso di
inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le
penalita' previste dall'art. 60 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli articoli 333, 334,
335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla
gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte
verifiche amministrativo-contabili congiunte, da
effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del
Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista
dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1985. n. 15, sui conti
correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi
all'estero, possono essere disposte verifiche
amministrativo-contabili da effettuarsi, anche
congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del
Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del
tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato,
lo stato della situazione amministrativo-contabile forma
oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi
verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente
articolo.».



 
Art. 2. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «lavori in economia» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «beni e servizi» sono inserite le seguenti: «incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 278



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante
«Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia», come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. Il presente
regolamento disciplina il sistema delle procedure di
effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di
beni e servizi ivi comprese quelle relative all'attuazione
delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,
da parte delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' degli istituti e scuole di
cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
delle istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia
ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle
iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione,
ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e
risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in
via di sviluppo, la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nonche' la disciplina di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui
all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,
come modificato dal presente regolamento:
«Art.3 (Limiti di applicazione). - 1. Per le
amministrazioni di cui all'art. 1, le procedure in economia
per l'acquisizione di beni e servizi incluse quelle
destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla
legge 27 febbraio 1987, n. 49, sono consentite fino al
limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA.
E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto
previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'art. 1,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere
artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in
relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva
normativa comunitaria in materia.».



 
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