Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 190
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Viste le linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 aprile
2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2004.»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
«Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva
n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari.».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle
premesse.



 
Art. 2.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18
del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.



Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle
premesse.



 
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non piu' nella loro disponibilita', non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorita' competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorita' competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
 
Art. 4.
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori
e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
 
Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non
incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza
o sull'integrita' dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrita' dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
 
Art. 6. Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del
settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n.
178/2002
1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorita' competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 30 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante: «Nuova disciplina
delle denominazioni d'origine»:
«Art. 28 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche). - 1.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che
definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che
non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di
tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni
per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con denominazione d'origine
vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale
denominazione, e' punito con la reclusione fino ad un anno
e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni
per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui
all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello
Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa
contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un
milione a lire trenta milioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT
in confezioni originali, salvo che il commerciante non
abbia concorso nel reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini
che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali
denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto",
"uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi,
diminuitivi od altre deformazioni delle denominazioni
stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o
segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e'
punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si
applicano anche quando le suddette parole o le
denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli
imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi
pubblicitari.
6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero
indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come
"ditta", "cantina", o "fattoria" o loro indirizzi e' punito
con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La
disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o
IGT adottata.».
«Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita). - 1.
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art.
15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a
dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o
di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni
quintale denunciato in eccedenza.».
«Art. 30 (Violazioni in materia di etichettatura). - 1.
Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di
cui all'art. 22, relative alle modalita' di designazione e
presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o
sugli altri recipienti di capacita' non superiore a cinque
litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire sei milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 8, 9, 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante:
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21
dicembre 1999, n. 526»:
«8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli
articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII
e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive
modificazioni e disposizioni applicative relative alla
designazione, denominazione, presentazione e protezione dei
prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le
dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di
prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento
(CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella
presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i
dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque
presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni
inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e
qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti
comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a
superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per
produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci
tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti
di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla
documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel
settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento
(CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila
nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della
identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e
qualita' del prodotto o nel caso di quantitativo di
prodotto, oggetto di irregolarita', inferiore a cento
ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti
confezionati, a dieci ettolitri.
10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le
prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei
vini destinati alle distillazioni delle sostanze
rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999,
e successive modificazioni, e al relativo regolamento di
applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del
25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio
dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del
titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e
delle relative disposizioni applicative, nonche' della
legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni
sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e
dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative,
nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000
euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni
sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e
dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative,
nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000
euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla
definizione, designazione e presentazione delle bevande
spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n.
1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive
modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno
1991, e successive modificazioni, nonche' dalla
legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36, 38 e
39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante:
«Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del
vino».
«Art. 34 (Sanzioni per la detenzione di prodotti
vitivinicoli non giustificati). - 1. Fatti salvi i limiti e
le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e
nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle
varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni
di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti
vitivinicoli non giustificati dalla documentazione
ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25
euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del
quantitativo eccedente. Tale sanzione e' elevata
rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad
IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro,
se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di
tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o
destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un
quantitativo di prodotto, corrispondente per qualita' e per
quantita' alle eccedenze riscontrate, deve essere
denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10,
comma 3, e avviato alla distillazione senza la possibilita'
di beneficiare di alcuna forma di aiuto.
2. Quando il fatto e' commesso entro il periodo
consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi
dell'art. 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione
di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni
dell'azienda, della quantita' di prodotto eccedentario e se
esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna
vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa
pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo,
ridotta della meta».
«Art. 35 (Altre sanzioni relative alla produzione,
detenzione e commercializzazione di mosti e di vini). - 1.
E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque pone in vendita con la denominazione di
«vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle
definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali
e vini spumanti gassificati in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui
all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali
tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 3;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un
titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e
chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni
al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9,
comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo
art. 9;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e
nelle cantine, nonche' nei locali annessi o
intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze
vietate ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque
di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e
comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla
distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11,
comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di
ettolitro detenuto a scopo di vendita o di
somministrazione; la sanzione non puo' essere, in ogni
caso, inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10,
comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione
con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque
cede o spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei
quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti
diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione
di quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e
quarto periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di
somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di
cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza
procedere alla denaturazione e alla distillazione previste
ai sensi del medesimo art. 11, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei
recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non
presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12,
comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti
enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi
dell'art. 14, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei
fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle
disposizioni di cui all'art. 14, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art.
14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo
comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le
relative sanzioni non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione
originale, salvo che il commerciante stesso sia a
conoscenza della violazione o che la confezione originale
presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle
indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura,
designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda
denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la
vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che
siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice
di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza
denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai
sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di
cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la
planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo
periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la
capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'art.
25, commi 1 e 2, nonche' l'esercizio dell'attivita' di
produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso
enologico senza la prescritta autorizzazione sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
15.000 euro.
12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene
della cantina di cui all'art. 26 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle
cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e
nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque
comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla
presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei
laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in
difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1,
secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui
all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico
e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi
effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non
effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni
previste dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che
non tengono il registro di carico e scarico previsto dal
medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte
annotazioni;
d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che
non conservano i registri di carico e scarico previsti
dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le
annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con
un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la
movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea
documentazione.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la
documentazione ufficiale e i registri previsti dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in
violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300
euro a 3.000 euro».
«Art. 36 (Sanzioni per violazione delle disposizioni
sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti).
- 1. Chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino»
per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste
dall'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per
quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto
irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 250 euro.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2,
chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio
aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo art.
18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione
non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
3. Chiunque detiene nei locali di cui all'art. 18,
comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per
girato o per fermentazione putrida e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro
per quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni
caso, essere inferiore a 250 euro.
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 600 euro a 3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di
vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di
vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a
quello previsto dall'art. 16, comma 5;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli
acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da
quelli previsti ai sensi dell'art. 17, comma 2;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione
degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici
diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 22;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti
in violazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, e
chiunque viola nella composizione e nelle modalita' di
preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizione
stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di
(...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le
caratteristiche previste ai sensi dell'art. 23.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai
sensi dell'art. 17, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la
capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300
ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 6.000 euro a 60.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali
di cui all'art. 18, commi 3 e 4, acido acetico, nonche'
ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo
quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette
in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto
o indiretto alcol etilico sintetico, nonche' prodotti
contenenti acido acetico non derivante da fermentazione
acetica.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 euro a 2.500 euro:
a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il
decreto di cui all'art. 19, comma 3;
b) chiunque pone in commercio aceti destinati al
consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le
caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2.
8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche di cui all'art. 21 nella
designazione di un aceto che non possiede le
caratteristiche previste dal medesimo articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni
quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto
irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 500 euro.
9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli
altri prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2, in
violazione delle disposizioni previste ai sensi dei
medesimi commi, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro.
10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti
di produzione i prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2,
destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere
provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del
medesimo art. 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.».
«Art. 38 (Violazioni del decreto del Ministro per le
politiche agricole 13 luglio 1999). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999,
riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini
ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione
«novello», e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione
di ettolitro; la sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 250 euro.».
«Art. 39 (Altre sanzioni). - 1. E' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000
euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste
dall'art. 5;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista
dall'art. 7;
c) chiunque non provvede alla comunicazione
concernente le fermentazioni spontanee prevista dall'art.
9, comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione
concernente le operazioni di denaturazione e alle
annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
comma 3, secondo, terzo e quarto periodo;
e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le
vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni
di cui all'art. 14, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico
previsto dall'art. 14, comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa
alla detenzione di vinacce prevista dall'art. 14, comma 4,
ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine
stabilito dal medesimo comma;
h) chiunque non effettua la comunicazione di cui
all'art. 14, comma 6, relativa alle operazioni di
ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di
vino;
i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste
dall'art. 15, comma 3, primo periodo;
l) chiunque non tiene il registro di carico e scarico
e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle
annotazioni previsti ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari».
«Art. 1 (Uso commerciale). - 1. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, intendendo per tale una
denominazione di origine o una indicazione geografica cosi'
come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o
il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e'
sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito
individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti
allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a
causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della
struttura di controllo pubblica designata o privata
autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di
conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui
al presente comma, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad
euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di
produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;».
«Art. 3 (Piano di controllo). - 1. Salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico del quale la struttura di controllo di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente
autorita' pubblica accerti una non conformita' classificata
grave nel piano di controllo di una denominazione protetta,
approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di
ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione
definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in
essere un comportamento diretto a non consentire le
ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad
intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verificadei
documenti da parte degli incaricati della struttura di
controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del
Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve
agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale,
limitatamente allo svolgimento dell'attivita' della
struttura di controllo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), per la denominazione protetta
rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al
triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo di una
denominazione protetta, che non assolve agli obblighi
pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del
Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), e' sottoposto, previa verifica da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo
dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la
sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione
protetta fino alla rimozione della causa che ha dato
origine alla sanzione.».



 
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