Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DELIBERAZIONE 26 aprile 2006
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attivita' ordinaria e regolare, nonche' le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantita' che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla idoneita' tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non e' soggetta alla preventiva valutazione della Sezione regionale, ma consegue direttamente alla semplice richiesta dell'impresa, ferma restando la necessita' della verifica successiva dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 406/1998, e dell'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;
Delibera:
Art. 1.
1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nell'allegato A e vengono iscritte ope legis con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
2. La segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta di cui al comma 1 e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato B.
3. La Sezione regionale procede a verificare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti dichiarati nella richiesta d'iscrizione di cui all'allegato A, ad acquisire la certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' ad emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato C.
4. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 3, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
5. L'efficacia dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Roma, 26 aprile 2006
Il presidente: Laraia Il segretario: Onori
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 22 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato a pag. 23 <----
 
Allegato C

----> Vedere allegato alle pagg. 24-25 <----
 
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