Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2006, n. 182
Norme in materia di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28
novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005.):
«Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili) - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento,
accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita'
previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione
speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di
intervenute modifiche nella legislazione generale e in
quella di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture
private autenticate, anche in lingua straniera o con
l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o
sordomuti;
2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di
interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del
notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della
cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il Fondo
di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e
assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di
delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie,
estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli
ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei
distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli
archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare
inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti
alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili,
compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
la regolarita' formale degli atti;
e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili
distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di
primo grado, regionale o interregionale, costituito da
notai e da un magistrato designato dal presidente della
Corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della
competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo
nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle
sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale
valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione
in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto
della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al
procuratore della Repubblica della sede del notaio, al
consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni
rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i
danni cagionati nell'esercizio professionale mediante
stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un Fondo nazionale di garanzia per il
risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili
con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
per il recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed
esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
Conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 27 giugno 1991, n. 220 reca: (Modificazioni
all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e
all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.).



 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.):
«Art. 147. - Il notaro che in qualunque modo
comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e
privata la sua dignita' e reputazione e il decoro e
prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli
onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita
concorrenza, e' punito con la censura o con la sospensione
fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione.
La destituzione sara' sempre applicata qualora il notaro,
dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
per contravvenzione alla disposizione del presente
articolo, vi contravvenga nuovamente.».



 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».



Note all'art. 3:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 21 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220:
«Art. 21. - 1. I contributi dovuti al Consiglio
nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai
contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a
mezzo degli archivi notarili distrettuali.
2. La riscossione e il versamento dei contributi sono
effettuati con le stesse modalita' previste dall'art. 14,
commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili
trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.
3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare
i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del
notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione
del mandato di pagamento previsto dall'art. 22, secondo
comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi
notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n.
970.».



 
Art. 4.
Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e', sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».



Note all'art. 4:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il teso dell'art.
444 del codice di procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarie l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 1201 del codice civile:
«Art. 1201. (Surrogazione per volonta' del creditore).
- Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo',
surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere
fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.».
- Per l'art. 21 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89 vedi art. 3 del decreto legislativo qui pubblicato.



 
Art. 5. Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del
notariato
1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
27 giugno 1991, n. 220:
«Art. 20. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla scadenza di un semestre dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio
nazionale del notariato provvede alle spese per il suo
funzionamento mediante contributi versati dai notai in
esercizio.
2. La misura dei contributi e' fissata con
deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il
31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura
ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti
soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto
stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al
2 per cento di detti onorari.».



 
Art. 6.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 18, primo comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e 4°, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
b) articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole:
«e la cauzione prestata», secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: «dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto e' prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento», del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 18, e 32 della
citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 18. - Il notaro, prima di assumere l'esercizio
delle proprie funzioni, deve:
1° (abrogato).
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile
nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, "di essere
fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e tutte le
leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di
coscienza le funzioni che gli sono affidate";
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio
notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione
data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a
sue spese gli sara' fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella
segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata
dall'impronta del sigillo anzidetto;
6°;
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art.
24.».
«Art. 32. La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una
professione od assume una qualita' incompatibili con
l'esercizio del notariato;
2° (abrogato);
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di
comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4° (abrogato)».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 del regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili.) come modificati dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 38. - Nel ruolo dei notari esercenti nel
distretto deve indicarsi per ciascun notaro e
successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne
il cognome, il nome, la paternita', il luogo di nascita, la
data dell'esame d'idoneita' e del decreto di nomina o di
trasferimento, la residenza.
In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le
benemerenze e le distinzioni dei notari, le pene ed i
provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A
questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al
Consiglio notarile, oltreche' di tutti i provvedimenti
emessi dall'autorita' cui essi sono addetti in materia
penale e disciplinare contro i notai, anche delle sentenze
e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.».
«Art. 39. - Il presidente del Consiglio notarile ordina
la iscrizione del notaro nel ruolo dei notai esercenti,
sulla istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, 2°
capoverso, della legge.
Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa
al diritto dovuto al Consiglio notarile per la
pubblicazione dell'avviso di ammissione all'esercizio del
notariato, nella misura fissata dall'art. 32 della tariffa
annessa alla legge.
Uguale procedura si osserva anche nel caso di
trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile
dello stesso distretto.
Avvenuta la iscrizione nel ruolo, il presidente del
Consiglio notarile ne da' immediatamente notizia al
conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario.
Nel caso di riunione di due o piu' distretti, giusta il
disposto dell'art. 3 della legge, la iscrizione dei notati
nell'unico ruolo del nuovo distretto e' fatta d'ufficio dal
presidente del Tribunale o dal giudice delegato a
rappresentare i Consigli disciolti.».



 
Art.7.
Oneri finanziari
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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