Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, biennio economico 2004-2005.

In data 8 maggio 2006 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

|Confederazioni Organizzazioni Sindacali |Sindacali ---------------------------------------------------------------------
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato ---------------------------------------------------------------------
| CISL
CISL/FPS (firmato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
UIL/PA (firmato) | UIL (firmato) ---------------------------------------------------------------------
CSA DI CISAL/FIALP (firmato) | (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill| CISAL parastato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
| RDB CUB (non
RDB PI (non firmato) |firmato)

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2004-2005.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL del 9 ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. E' confermato quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del CCNL del 9 ottobre 2003.
 
Art. 4.
Incrementi dell'indennita' di ente
1. L'indennita' di ente di cui all'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 e' incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell'indennita' di ente, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.
 
Art. 5.
Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttivita' e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualita' delle prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 e' incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, e' pari allo 0,69%.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 e' incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del monte salari dell'anno 2003 del personale delle qualifiche ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, e' pari allo 0,69%.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresi' incrementati delle risorse calcolate ai sensi dell'art. 6, comma 2.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, la percentuale di cui all'art. 23, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 - relativa alla quota di indennita' integrativa speciale gia' conglobata nello stipendio, utile ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' - e' elevata all'85%.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli dipendenti destinatari della disciplina dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975, e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perche' in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a Euro 4,94 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 5.

----> Vedere Tabelle a pag. 93 della G.U. <----

Dichiarazione congiunta n. 1
In continuita' con la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, che eleva la percentuale di indennita' integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare, utile ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita', le parti si danno atto della necessita' di portare a termine il percorso di graduale incremento della quota conglobata utile ai fini anzidetti. Pertanto, assumono reciprocamente l'impegno di affrontare la questione nel prossimo rinnovo contrattuale al fine di definire la ulteriore e definitiva estensione della quota utile, fino a concorrenza dell'intero valore.
Dichiarazione congiunta n. 2
A chiarimento del testo contrattuale, le parti concordano nel ritenere che gli importi degli incrementi contrattuali e delle retribuzioni rideterminate in conseguenza degli stessi, si intendono «lordo-dipendente», al netto degli oneri riflessi a carico degli enti. In coerenza con quanto sopra, concordano altresi' nel ritenere che gli importi degli incrementi del fondo per i trattamenti accessori di ente indicati in valore percentuale sono riferiti ad una nozione di «monte-salari lordo-dipendente», al netto dei medesimi oneri riflessi.
Dichiarazione congiunta n. 3
A chiarimento dell'art. 6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNQ del 29 luglio 1999, l'indennita' integrativa speciale concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.
Nota a verbale CGIL FP, CISL FPS e UIL PA
CGIL FP, CISL FPS e UIL PA ribadiscono che il negoziato avrebbe dovuto comportare, tra i suoi esiti oggettivi, la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo della pensione (per i lavoratori con regime previdenziale INPDAP) a seguito del conglobamento sullo stipendio tabellare della indennita' integrativa speciale.
Fermo restando la facolta' di assumere specifiche iniziative volte a conseguire l'obiettivo oggetto della presente nota, dichiarano che tale problematica formera' comunque oggetto della loro richiesta in occasione del prossimo rinnovo contrattuale 2006-2009.
CGIL FP (firmato)
CISL FPS (firmato)
UIL PA (firmato)
Nota a verbale CCNL 2004-2005
La RdB-CUB PI non sottoscrive il presente accordo in quanto ritiene che le risorse economiche previste siano insufficienti a garantire un reale recupero del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti del comparto.
Questa O.S. sottolinea inoltre come la discussione del rinnovo contrattuale sia avvenuta praticamente a biennio concluso, con una parte delle risorse impegnate disponibili di fatto solo a gennaio 2006, al di fuori quindi dalla vigenza del contratto 2002/2005.
Roma, 8 maggio 2006
COORD.NAZ. RdB-CUB P.I. Settore Parastato (firmato)
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone