Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 maggio 2006
Modalita' di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;
Considerato che la stessa disposizione prevede che le somme a tale titolo versate al bilancio dello Stato sono riassegnate, per la parte eccedente 30 milioni di euro, ad apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per la successiva ripartizione tra gli enti interessati;
Considerato che, ai sensi della lettera a) dello stesso comma 11, il 40 per cento delle somme affluite al fondo in argomento deve essere ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
Ritenuto indispensabile individuare anche i tempi e le modalita' di attribuzione, ai comuni interessati, delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;
Preso atto dei dati fisici delle aree aeroportuali, comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANCI;
Sentita l'ANCI;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di ripartizione della quota del 40 per cento del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1374) alimentato dalle somme versate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Ripartizione
1. Il fondo di cui all'art. 1 del presente decreto e' ripartito attribuendo ai comuni le somme affluite annualmente al fondo, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente l'erogazione e fatta salva la definizione dei conguagli spettanti, una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.
2. Le somme affluite al fondo e destinate ai comuni, sono assegnate ai singoli comuni, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, secondo i dati comunicati ufficialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su piu' di un comune, il riparto tra i comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale e' disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, in applicazione del criterio indicato dal citato art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro: Pisanu
 
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