Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 10 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 2/2006/Del).

LA CORTE DEI CONTI
A Sezioni riunite;
Visto l'art. 100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto l'art. 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visti i regolamenti approvati con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21, nonche' all'art. 181, comma 1, lettera a), nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;
Ravvisata la necessita' di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attivita' della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite, con esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, nonche' all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;
Vista la deliberazione delle sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Delibera il seguente regolamento per l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 1.
Ambito
Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonche' le operazioni di carattere strumentale che la Corte dei conti deve necessariamente svolgere per il perseguimento delle finalita' istituzionali e di rilevante interesse pubblico individuate per legge.
 
Art. 2.
Oggetto
1. Nelle schede allegate, contraddistinte dalle lettere A, B, C che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono specificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il trattamento da parte degli uffici della Corte dei conti, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione alla identificazione effettuata, e' consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attivita' istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilita' dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora la Corte dei conti, nell'espletamento della propria attivita' istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 
Art. 3.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sara' cura della Corte dei conti dare ad esso la massima diffusione anche nelle forme di comunicazione istituzionale ritenute piu' idonee ed efficaci.
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite, nell'adunanza del 10 maggio 2006.
Roma, 10 maggio 2006
Il presidente: Pasqualucci Il relatore: Paleologo
 
----> vedere SCHEDE da pag. 35 a pag. 44 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone