Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili, nonche' i principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli, determinando i termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'ISVAP;
Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento riguarda i procedimenti per i quali l'ISVAP ha competenza anche nell'adozione del provvedimento finale nonche' le fasi, esperite dall'Autorita', di procedimenti per i quali altre Autorita' o Pubbliche Amministrazioni sono competenti all'adozione del provvedimento finale. Degli uni e delle altre e' data indicazione nella Tabella allegata.
2. Per ciascuno dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella sono individuati la norma di riferimento, il termine per la conclusione, stabilito dalla legge o, in assenza di previsione legislativa, individuato dall'ISVAP e l'unita' organizzativa responsabile.
3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e sotto il n. 5, lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le unita' organizzative responsabili e le relative norme di riferimento. Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica, quando il termine non sia previsto dalla legge, quello finale di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo il diverso termine che, in relazione alla specificita' o complessita' della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di provvedere, l'Autorita' individuera' in via previa di volta in volta.
4. I procedimenti sanzionatori sono gia' oggetto di apposito Regolamento emanato dall'Autorita' in data 15 marzo 2006, n. 1; per i procedimenti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Titolo XVIII, Capo VIII, sono indicate unicamente le norme di riferimento e l'unita' organizzativa responsabile, mentre la relativa procedura sara' disciplinata dall'apposita normativa di attuazione del Codice stesso.
5. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice delle assicurazioni l'unita' organizzativa responsabile sara' individuata volta per volta.
6. Ove non diversamente disposto da norme legislative e regolamentari, per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati valgono gli stessi termini stabiliti per il procedimento principale.
 
Art. 2. Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del
procedimento e responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' il Servizio indicato nella Tabella di cui all'art. 1.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente o il funzionario preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione della materia alla quale inerisce il procedimento.
3. Il responsabile del procedimento puo' designare altro dipendente assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilita' del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90.
 
Art. 3.
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della istanza. La data di ricevimento e' quella della protocollazione di arrivo all'Autorita'.
2. L'istanza deve essere predisposta nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e/o da norme regolamentari, deve contenere tutti gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale ed essere corredata dalla prescritta documentazione.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene data comunicazione scritta all'istante con tempestivita', indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In questo caso, il termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
 
Art. 4.
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo atto di impulso dell'ISVAP conseguente all'obbligo di provvedere o, in casi particolari, dal diverso termine indicato nella Tabella allegata. L'obbligo di provvedere sorge con il completamento dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento.
2. In presenza di atti propulsivi provenienti da altre Autorita' di vigilanza o da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ISVAP dell'atto propulsivo stesso, comprovata dalla data di protocollazione di arrivo all'Autorita'.
 
Art. 5.
Sospensione e interruzione dei termini
1. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'ISVAP e le corrispondenti Autorita' estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.
2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti sono, altresi', sospesi in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da parte di corrispondenti Autorita' estere o di altre Amministrazioni.
3. L'acquisizione di pareri facoltativi richiesti ad altre Autorita' non comporta la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di parere facoltativo all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento ne' da' comunicazione agli interessati, indicandone la ragione. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non puo' comunque superare i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.
4. Nel caso in cui l'Autorita' debba rilasciare parere obbligatorio ed abbia rappresentato come organo adito la necessita' di ulteriori elementi istruttori da acquisire presso altre Amministrazioni, il termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
6. Agli interessati viene comunicata la data dell'interruzione ovvero quella di inizio e termine della sospensione.
 
Art. 6.
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Salvo che sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento, il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modifiche.
3. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari, ove previsti dalla legge.
 
Art. 7.
Conclusione dei procedimenti
1. I termini riportati nell'allegata Tabella per la conclusione dei procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento o dell'atto finale. Dell'avvenuta adozione viene data comunicazione agli interessati con le stesse modalita' di cui all'art. 6.
 
Art. 8.
Preavviso di rigetto
1. Nei procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle procedure concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto. Si applica l'art. 10-bis della legge n. 241/90.
 
Art. 9.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il presidente
 
----> Vedere Relazione da pag. 5 a pag. 7 del S.O. <----
 
----> Vedere da pag. 8 a pag. 31 del S.O. <----
 
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