Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 176
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili che risultino non piu' funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere
pubbliche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1974, n. 223.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, e' citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«4. I beni immobili espropriati dalle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di
cui alle rispettive normative provinciali, per la
costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione
delle strade statali sono intavolati a favore del demanio
dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia
autonoma territorialmente competente, su istanza del
rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti
parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti da
interventi predetti. I beni immobili che risultino non piu'
funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da
quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti
sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche
di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della
provincia autonoma interessata e dell'amministrazione
statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per
l'intavolazione, su richiesta del presidente della
provincia autonoma.».



 
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