Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 178
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela
delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia
di Trento) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e'
citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 592 del 1993, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Uso della lingua ladina). - 1. I cittadini
appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di
Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle
comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni
scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine,
dello Stato, della regione, della provincia e degli enti
locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici
della regione e della provincia che svolgono funzioni
esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine
anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai
predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e
le Forze di polizia.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia
stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le
amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere
oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua
italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in
lingua ladina.
3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati
alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati
a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti
pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui
quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione
al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono
redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua
ladina.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti
locali delle localita' ladine della provincia di Trento i
membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli
interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti
organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I
processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che
ladina.
4-bis. Fermo restando quanto previsto nei
commi precedenti, la regione e la provincia di Trento
curano la pubblicazione degli atti normativi e delle
circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto
riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non
traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale
pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in
lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni
dalla data di pubblicazione dei testo in lingua italiana.».



 
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